Offerta economica su piattaforma telematica: prevale la dichiarazione sottoscritta sul documento d’offerta (TAR Lombardia n. 3788 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara svolte su piattaforma telematica, quando il documento d’offerta generato automaticamente dal sistema si discosti dalla dichiarazione di offerta economica sottoscritta dall’operatore, la stazione appaltante deve dare prevalenza a quest’ultima, che è la vera e propria offerta economica. Il documento d’offerta costituisce solo sintesi dei dati inseriti a video e non l’offerta negoziale. La rettifica degli esiti operata mediante operazione matematica sui dati della dichiarazione, che non modifichi lo sconto né l’importo offerto, rientra nel soccorso sanante di cui all’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e non integra alcuna manipolazione dell’offerta. Tale intervento risponde al principio antiformalistico e di massima partecipazione.
Il Fatto
La ricorrente, prima classificata nella graduatoria redatta nella seduta pubblica, impugnava l’aggiudicazione di un appalto sotto soglia per la manutenzione degli immobili patrimoniali di un’azienda di servizi alla persona. Lamentava che la commissione, nella successiva seduta riservata, avesse rettificato d’ufficio i ribassi desunti dal sistema, modificando ben quattro offerte su cinque e alterando l’esito della gara rispetto alle risultanze dell’apertura delle buste.
La stazione appaltante e la controinteressata resistevano, sostenendo che la correzione aveva riguardato solo un errore materiale nella percentuale di sconto unico, ricavata con operazione matematica dagli altri dati della dichiarazione di offerta, senza toccare lo sconto o l’importo offerti. La controinteressata eccepiva inoltre l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza in materia di gare su piattaforma Sintel (Cons. Stato, sez. IV, n. 9165 del 2022; TAR Lombardia, Milano, I, n. 3359 del 2024), ricostruisce il meccanismo di caricamento dell’offerta. L’operatore inserisce prima i dati nelle maschere del sistema, poi allega la dichiarazione di offerta economica e da ultimo sottoscrive il documento d’offerta generato dal programma.
La lettera d’invito e il manuale Sintel convergono nel qualificare il documento d’offerta come sintesi dei dati inseriti a video, non come offerta negoziale. La dichiarazione di offerta economica allegata, conforme al facsimile dell’All. 7, è invece la vera e propria offerta. Ne consegue che, in caso di discordanza, la stazione appaltante deve attribuire prevalenza alla dichiarazione, che contiene i valori effettivamente voluti dall’offerente. Il Collegio esclude che l’All. 7 contenga giustificazioni anticipate dell’anomalia, come sostenuto dalla ricorrente.
Quanto alla rettifica, la commissione aveva letto in seduta pubblica i risultati del sistema riservandosi un controllo alla luce delle dichiarazioni. Da tale verifica era emerso che la percentuale di sconto unico indicata dall’aggiudicataria, calcolata con la formula (ICS-ICO)/ICS*100, differiva da quella risultante dall’applicazione dello sconto sui soli importi soggetti a ribasso, con i costi della manodopera non ribassati. Il RUP disponeva quindi di considerare valida la percentuale corretta e si rideterminava la graduatoria.
Il Tribunale sottolinea che nella nuova graduatoria non risultano modificati né lo sconto né l’importo offerto. Nessuna manipolazione delle offerte o della volontà contrattuale è ravvisabile: la rettifica attiene al solo esito dell’operazione matematica di determinazione della PSU. L’intervento resta così nei canoni del soccorso sanante disciplinato dall’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, non difforme dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, che consente di rimediare a inesattezze della documentazione, ivi compresa l’offerta (TAR Lazio-Roma, Sez. V, n. 18000 del 2024).
Tale segmento procedimentale risponde, per vocazione generale (art. 6 della legge n. 241/1990), al principio antiformalistico che guida l’azione pubblica: evitare che le rigorose formalità di gara, a parità di condizioni tra concorrenti, si traducano in pregiudizio per la sostanza delle proposte. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della condizione di incertezza generata dal programma telematico.
Nota della Redazione
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