L’avvenuto rilascio del titolo edilizio determina improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse (TAR Puglia n. 317 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avverso il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire, previo parere favorevole della Commissione locale del paesaggio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla stessa parte, impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, del codice del processo amministrativo. La qualificazione del rito ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 108/2022 non osta a tale esito, quando l’intervento finanziato con fondi PNRR riguardi una porzione diversa dell’immobile e l’azione concerna esclusivamente il nuovo locale in ampliamento. La sopravvenuta satisfazione della pretesa rende la controversia priva di oggetto decisionale.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria, nell’agro del Comune di Locorotondo, di un fondo con preesistenti fabbricati rurali di tipologia mista, in zona classificata dal piano regolatore generale come zona agricola. L’interessata intendeva realizzare un ampliamento in adiacenza a un vano deposito, sfruttando il bonus volumetrico del 20% del volume esistente previsto dalla legge regionale n. 14/2009, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione dell’immobile.
Il Comune aveva negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica sulla base del parere contrario della Commissione locale del paesaggio, che aveva rilevato l’incidenza negativa dell’ampliamento rispetto all’aderente fabbricato destinato a chiesa. Di qui il ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale e degli atti presupposti, con domanda risarcitoria. In corso di giudizio, a seguito di interlocuzioni con l’amministrazione e di modifiche progettuali, l’intervento è stato assentito con un nuovo titolo edilizio, previo parere favorevole della medesima Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione del rito. Il ricorso era stato classificato ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 108/2022 in ragione del finanziamento PNRR ottenuto per il progetto di valorizzazione. Il Tribunale rileva tuttavia che il finanziamento riguarda il restauro e risanamento conservativo della parte antica costituita dai trulli, mentre l’azione di annullamento concerne esclusivamente il nuovo locale in ampliamento. Il ricorso va quindi correttamente qualificato come sottoposto al rito ordinario.
Nel merito, la ricorrente ha depositato dichiarazione di non avere più interesse alla decisione della causa, avendo rappresentato che l’intervento edilizio è stato assentito con permesso di costruire rilasciato previo favorevole parere della Commissione del paesaggio.
Il Tribunale prende atto del sopravvenuto venir meno dell’interesse e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c, del codice del processo amministrativo. L’esito processuale è coerente con il principio secondo cui la sopravvenuta satisfazione della pretesa, intervenuta nelle more del giudizio, priva la controversia di oggetto decisionale.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la loro integrale compensazione, in coerenza con il venir meno della materia del contendere per effetto dell’attività sopravvenuta dell’amministrazione.
Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, chiudendo il giudizio senza esame nel merito dei motivi di annullamento e della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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