Ripristino indeterminato nel contenuto e ricorso inammissibile per mancata notifica ai controinteressati (TAR Sardegna n. 289 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi è illegittimo per eccesso di potere quando non descrive le caratteristiche della situazione originaria né quelle che i luoghi devono presentare all’esito degli interventi imposti, rendendo la prescrizione indeterminata e ineseguibile dal destinatario. Nel giudizio di impugnazione di un simile provvedimento, il proprietario del fondo inciso dalle opere è controinteressato e il ricorso deve essergli notificato, non assumendo tale qualità il comproprietario dell’ordine rivolto anche nei suoi confronti, che è al più cointeressato. La mancata notifica ad almeno un controinteressato determina l’inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario esperire l’opposizione di terzo avverso la sentenza che abbia annullato un’autonoma e diversa ordinanza di ripristino.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano autonomamente la medesima ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2023, con cui il responsabile dell’area urbanistica comunale ha ingiunto loro, quali committenti, e a un terzo, quale esecutore, di ripristinare il tracciato di una strada modificato senza titolo edilizio. Uno dei ricorrenti ha esteso l’impugnativa, con motivi aggiunti, all’atto di rettifica di errori materiali del 14 settembre 2023.
I ricorsi seguono una precedente sentenza della stessa Sezione, passata in giudicato, che aveva annullato una distinta ordinanza di ripristino emessa a carico dei proprietari di un fondo finitimo, i quali avevano indicato proprio gli odierni ricorrenti come autori della modifica abusiva. Il Comune si costituisce eccependo profili di rito e di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, per identità degli atti impugnati e delle questioni. Respinta l’eccezione secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto esperire l’opposizione di terzo avverso la sentenza favorevole ai proprietari finitimi: i ricorsi odierni colpiscono un atto formalmente e sostanzialmente diverso, ossia la nuova ordinanza che impone l’esecuzione del ripristino proprio a carico dei ricorrenti, onde il loro interesse permane.
È invece fondata l’eccezione di difetto di notifica relativa al primo ricorso. Il ricorrente non ha notificato l’atto a nessuno dei proprietari dei fondi incisi dalla strada, che sono i veri controinteressati e la cui esistenza non poteva essergli ignota per le complesse vicende pregresse. Le notifiche ai committenti coobbligati e all’esecutore non valgono: costoro non sono controinteressati, ma eventualmente cointeressati all’annullamento, essendo destinatari del medesimo ordine.
Passando al merito del secondo ricorso, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura di eccessiva indeterminatezza. L’abuso contestato consiste nell’allargamento di una strada interpoderale e nella modifica del tracciato. L’ordinanza, tuttavia, non indica le caratteristiche della strada originaria né quelle che i luoghi devono presentare dopo il ripristino: indicazioni indispensabili per la corretta esecuzione del comando.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso e l’accoglimento del secondo, con annullamento dell’ordinanza limitatamente alla parte in cui è rivolta al ricorrente. Le spese di lite sono compensate tra le parti di entrambi i giudizi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.