Pensione privilegiata ordinaria: inabilità al servizio e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 26 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in favore dei dipendenti civili il presupposto immediato non è l’infermità, ma l’inabilità al servizio. Occorre cioè che il rapporto di impiego sia cessato per un’invalidità cagionata da eventi di servizio di natura ed entità tali da rendere il lavoratore totalmente inabile a continuarlo. L’inabilità al servizio consegue, di regola, a un grado di invalidità superiore al 60%, con ascrizione a categoria superiore alla V della tab. A annessa al d.P.R. n. 915/1978. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio è demandato, per gli iscritti alle casse degli enti locali, al CTPP dell’INPS, che sostituisce quello del Comitato di verifica per le cause di servizio. L’accertamento medico-legale sull’idoneità alle mansioni alla data del collocamento in quiescenza integra il presupposto della domanda e ne condiziona l’accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una ASL in quiescenza per limiti di età, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS aveva rigettato la domanda di pensione privilegiata ordinaria per alcune infermità. La Commissione medica ospedaliera le aveva ascritte per cumulo alla 5^ categoria, tab. A; il Comitato di verifica ne aveva invece escluso la dipendenza da causa di servizio.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e l’attribuzione del trattamento di privilegio con decorrenza dalla cessazione del rapporto. L’INPS, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito in via subordinata la prescrizione dei ratei ultraquinquennali non riscossi.

La Motivazione della Corte

Il giudizio verte sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate. Il Giudice ha disposto consulenza tecnica affidando all’Ufficio medico legale il compito di verificare, alla data della visita collegiale, la dipendenza delle patologie da causa di servizio e la relativa ascrizione tabellare. Dopo una prima restituzione dell’incarico, l’organo peritale ha depositato il parere richiesto.

Il Giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Per i dipendenti civili il diritto alla pensione privilegiata ordinaria implica la cessazione del rapporto per un’invalidità cagionata da eventi di servizio tali da rendere il lavoratore totalmente inabile a continuarlo, ai sensi dell’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. L’inabilità al servizio consegue a un grado di invalidità superiore al 60%, con ascrizione a categoria superiore alla V della tab. A. Per il personale degli enti locali la competenza sulla dipendenza da causa di servizio spetta al CTPP dell’INPS, ai sensi dell’art. 12 legge n. 274/1991, con superamento dell’esclusività del giudizio del Comitato di verifica.

Nel merito, l’organo peritale ha confermato la dipendenza da causa di servizio dell’artrosi cervico-lombare e della sinusopatia, ma ha escluso ogni ruolo causale o concausale del servizio per la broncopneumopatia cronica ostruttiva. La patologia è multifattoriale e correlata, secondo il parere, all’abitudine tabagica e a una preesistenza risalente nel tempo. L’attività di autista, svolta per circa diciotto mesi, non comporta esposizione a inalazione di sostanze nocive e non può aver determinato né la malattia né un suo aggravamento.

Il Giudice ha ritenuto le conclusioni peritali immuni da vizi logici e sorrette da motivazione esauriente, coerenti con la normativa richiamata. Nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio non determinavano un’inabilità assoluta al servizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto integralmente, con assorbimento di ogni altra questione e compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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