La rilocalizzazione dei depositi chimici non integra le finalità del programma straordinario (TAR Liguria n. 327 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rilocalizzazione di depositi di prodotti chimici e petrolchimici in ambito portuale, finanziata dal programma straordinario adottato dal Commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, risponde a esigenze di riqualificazione urbana estranee alle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali e determina l’illegittimità degli atti che vi destinano le relative risorse. L’adeguamento tecnico funzionale ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994 non può introdurre una funzione petrolifera in un’area a destinazione commerciale, né modifiche che incrementino in modo significativo i carichi ambientali. La vicinitas va valutata in ottica ampia quando l’intervento riguardi un impianto di sostanze pericolose, con anticipazione della soglia di tutela al livello di oggettiva presunzione di lesione.

Il Fatto

La società controinteressata chiedeva all’Autorità di sistema portuale l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994 di un’area di ponte Somalia, destinata a rilocalizzare i depositi di prodotti chimici ubicati nel quartiere di Multedo, allegando una proposta di adeguamento tecnico funzionale per l’inserimento della funzione “C5” negli ambiti S2 e S3. Il Comitato di gestione adottava la proposta e autorizzava la procedura; il Consiglio superiore dei lavori pubblici rendeva parere favorevole con prescrizioni.

I ricorrenti, residenti o proprietari di immobili a poche centinaia di metri dall’area, impugnavano le deliberazioni, i decreti commissariali di approvazione del programma straordinario e il parere conclusivo, deducendo plurimi vizi con ricorso e tre atti di motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge le eccezioni preliminari. Il termine dimidiato ex art. 120 c.p.a. non si applica al primo e al terzo ricorso aggiuntivo, che non impugnano atti del Commissario. Il ricorso collettivo è ammissibile, risultando specificate le condizioni di legittimazione di ciascuno. Quanto alla vicinitas, la distanza di 300/350 metri, valutata la natura dell’impianto (75 serbatoi per 86.400 mc), configura una posizione differenziata; trattandosi di salute e incolumità, la soglia di tutela è anticipata alla presunzione oggettiva di lesione.

Nel merito, i decreti commissariali presupposti sono illegittimi. La rilocalizzazione non è coerente con le finalità dell’art. 9-bis d.l. n. 109/2018: essa mira a rimuovere la promiscuità tra attività produttive e residenziali, esigenza preesistente e svincolata dal crollo del viadotto. La stessa nota commissariale del 6 ottobre 2021 conferma la logica di riqualificazione urbana. Manca inoltre alcuna valutazione comparativa tra i traffici attuali e quelli futuri.

Il ricorso all’adeguamento tecnico funzionale è precluso. La funzione “C5” non comprende i prodotti petrolchimici, che restano riconducibili alla funzione petrolifera ex art. 7, n. 6, norme di attuazione del PRP: ne deriva una sostanziale alterazione della caratterizzazione funzionale. Le linee guida del MIT del 2017 escludono l’ATF quando i carichi ambientali mutano in modo significativo, come conferma l’applicabilità del d.lgs. n. 105/2015.

Assume rilievo la violazione dell’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934: mancano l’interramento dei serbatoi, la separazione dei bacini, la distanza di 500 metri dal mare e alcuna deroga. Il gravame è accolto, con annullamento degli atti nei limiti indicati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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