Rimborso del 50% per operazioni frodate su carta sostitutiva e cessazione della materia del contendere (ABF Collegio di Napoli n. 4390 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate compiute su carta sostitutiva, i rischi derivanti dalla spedizione dello strumento e delle relative credenziali di sicurezza sono posti dalla legge a carico del prestatore di servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, integrato dal regolamento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 e dall’art. 22 RTS. Quando tuttavia le evidenze attestino la corretta autenticazione delle operazioni e la cliente abbia comunicato le credenziali di sicurezza a un sedicente operatore, sussistono profili di negligenza dell’utente. Ne consegue che la proposta dell’intermediario di rimborsare la metà della somma frodata è conforme all’orientamento consolidato dell’Arbitro in materia di c.d. boxing, con cessazione della materia del contendere previa esecuzione della proposta.
Il Fatto
La ricorrente, correntista e titolare di una carta di pagamento presso l’intermediario, riferisce di aver ricevuto il 14 novembre 2024 alcune telefonate e un sms contenente un link da cliccare per attivare la nuova carta, con richiesta delle credenziali di sicurezza. Nei giorni successivi constatava sette operazioni fraudolente, tra prelievi e pagamenti, per un importo complessivo di euro 4.420,00, e ne chiedeva il rimborso.
L’intermediario resiste, ridimensiona le operazioni a sei per euro 4.170,00 e si dichiara disponibile a rimborsare la metà della somma frodata, pari a euro 2.085,00. Eccepisce la colpa grave della cliente, che non si sarebbe accorta delle anomalie del messaggio ricevuto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce in fatto le operazioni contestate: un prelievo ATM di euro 250,00 e cinque pagamenti eseguiti con utilizzo fisico della carta presso il medesimo punto vendita e a breve distanza temporale, per complessivi euro 4.170,00. La pretesa ulteriore operazione di prelievo rientra tra i c.d. declinati, con codice KO, e dunque non è computabile.
Sul piano normativo il Collegio richiama l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, che pone a carico del prestatore i rischi derivanti dalla spedizione dello strumento di pagamento o delle relative credenziali, insieme al regolamento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 e all’art. 22 RTS, che impone di assicurare riservatezza e integrità delle credenziali.
Il Collegio rileva però anche profili di negligenza della cliente: le evidenze dell’intermediario attestano la corretta autenticazione delle operazioni, mentre la ricorrente ammette di aver cliccato sul link, di aver interloquito con un sedicente operatore e di aver fornito le credenziali di sicurezza, compreso il Pin.
Su queste basi la proposta di rimborso del 50% è ritenuta in linea con il consolidato orientamento dell’Arbitro in tema di c.d. boxing, richiamato ex multis con le decisioni n. 6395/2024 e n. 3784/24. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, previa esecuzione della proposta di rimborso già formulata dall’intermediario.
Nota della Redazione
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