Oneri di prova e colpa grave del cliente nei bonifici istantanei (ABF Collegio di Napoli n. 4389 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di un wallet digitale affidato a un terzo gestore non esime l’intermediario, quale prestatore di servizi di pagamento, dall’onere di provare l’autenticazione forte delle singole operazioni: la prova non può limitarsi alla fase di tokenizzazione della carta, ma deve coprire anche la fase esecutiva, non bastando l’evidenza che le transazioni risultino autorizzate o eseguite in modalità contactless. Per i bonifici istantanei disposti tramite applicazione mobile e autorizzati con fattore biometrico, le procedure sono conformi alla strong customer authentication e la loro esecuzione, in assenza di riproduzione illecita del dato biometrico, è riconducibile a una gestione gravemente imprudente del dispositivo da parte del cliente, con conseguente colpa grave e perdita del diritto al rimborso. L’imprecisione della narrazione della parte ricorrente, specie sull’importo contestato, è elemento valutabile ai fini dell’attendibilità della ricostruzione dei fatti.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito, il 25 ottobre 2025, il furto del telefono cellulare, sul quale erano installate le applicazioni collegate al conto corrente e ai servizi di pagamento digitale. Dopo l’evento presentava denuncia e chiedeva il blocco dei servizi di pagamento, ma venivano comunque eseguite diverse operazioni non autorizzate: sei bonifici istantanei disposti tra il 25 e il 29 ottobre e due pagamenti con carta di debito associata al wallet del dispositivo. La ricorrente chiedeva la restituzione di € 3.900,00.

L’intermediario eccepiva la genericità del ricorso, osservava che l’importo indicato non corrispondeva ai movimenti reali, e sosteneva che tutte le operazioni erano state autorizzate mediante autenticazione biometrica, forma di autenticazione forte conforme alla normativa. Per le transazioni con carta evidenziava che erano anteriori al blocco automatico e che la comunicazione all’assistenza era giunta quando le operazioni erano già perfezionate. Chiedeva quindi il rigetto integrale del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra la materia nel D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2), e richiama gli artt. 97 e 98 della PSD2, l’art. 10-bis del D. Lgs. n. 11/2010 e il Regolamento Delegato UE 2018/389 in tema di strong customer authentication. Delimita poi l’indagine a otto transazioni risultanti dalla lista allegata al ricorso, per un importo complessivo di € 4.784, distinguendo due blocchi: i due pagamenti con carta di debito e i sei bonifici istantanei.

Sul primo gruppo richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 21285/2021, secondo cui la prova dell’autenticazione forte non può essere limitata alla fase di tokenizzazione della carta nel wallet, ma deve riguardare anche la fase esecutiva delle singole operazioni. Poiché l’intermediario non ha prodotto documentazione informatica sui presidi adottati nell’inserimento e nell’utilizzo dello strumento, né dettagli sulle modalità di tokenizzazione, il Collegio lo ritiene responsabile di tali pagamenti.

Sui bonifici istantanei, invece, l’intermediario ha prodotto evidenze informatiche dell’accesso tramite applicazione mobile — elemento di possesso ai fini dell’autenticazione forte — e dell’autorizzazione mediante fattore biometrico. Le procedure risultano pertanto conformi alla SCA. Il Collegio aggiunge che la superficialità della ricorrente nella rappresentazione degli eventi, con un importo contestato di gran lunga inferiore a quello reale, incide sull’attendibilità della narrazione, e che l’uso del fattore biometrico da parte di terzi non è tecnicamente possibile senza una gestione gravemente imprudente del dispositivo: ravvisa quindi la colpa grave del cliente per i sei bonifici.

In parziale accoglimento, il Collegio accerta il diritto alla restituzione di € 1.000,00, corrispondenti alle somme sottratte tramite carta di debito, e pone a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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