Rimborso dividendi esteri: basta la soggezione a imposta, non il pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 33715 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso della ritenuta sui dividendi di fonte italiana, fondato sulla Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, non richiede la prova dell’effettivo pagamento dell’imposta nello Stato di residenza della società percipiente, essendo sufficiente la soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale di quello Stato, restando irrilevanti eventuali esenzioni oggettive. Il requisito del beneficiario effettivo è immanente all’ordinamento internazionale e unionale ed è funzionale a prevenire il treaty shopping. Il giudice del merito deve accertarlo applicando i tre test elaborati dalla giurisprudenza: il substantive business activity test, il dominion test e il business purpose test. Nel giudizio di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; le difese dell’Ufficio possono essere ampliate rispetto alla motivazione del diniego.
Il Fatto
Una società con sede nel Regno Unito, interamente partecipata di una società italiana, presentava nel 2001 istanza di rimborso della metà del credito d’imposta sui dividendi, corrisposti al netto di una ritenuta del 5 per cento. La società assumeva di aver subito doppia imposizione in Italia e nel Regno Unito e invocava l’art. 10, par. 4, della Convenzione tra i due Stati. I dividendi non erano stati materialmente riscossi: i rapporti di debito e credito erano stati regolati mediante compensazione nell’ambito di un gruppo societario.
L’Ufficio notificava nel 2008 il diniego dell’istanza, sostenendo l’inidoneità della compensazione e la mancanza di prova dell’effettivo pagamento. Il ricorso della contribuente era rigettato in primo e secondo grado; la Cassazione, con sentenza di annullamento con rinvio, aveva demandato al giudice del rinvio l’esame della qualità di beneficiario effettivo e della soggezione a tassazione nel Regno Unito. Il secondo grado, in sede di rinvio, rigettava nuovamente l’appello, escludendo entrambi i presupposti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta otto motivi, riconducibili a due presupposti del rimborso: la qualità di beneficiario effettivo e la soggezione del dividendo a imposizione nel Regno Unito. Il primo e il secondo motivo, con cui la contribuente assumeva l’estraneità di tali temi al thema decidendum, sono dichiarati infondati. La Corte ribadisce che nei giudizi di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere probatorio; l’Ufficio può formulare difese ulteriori rispetto alla motivazione del diniego.
Il quarto motivo è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina convenzionale di maggior favore si applica per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell’altro Stato, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta. Tale lettura è coerente con la finalità delle convenzioni di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali e richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, resa in tema di art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera. La circostanza non va ricondotta alla tax equalitation, ma al principio di neutralità fiscale internazionale.
Quanto al beneficiario effettivo, la Corte ricostruisce l’origine del requisito nella modifica del Modello OCSE del 1977, finalizzata a contrastare il treaty shopping. Il suo accertamento si articola nei tre test già elaborati dalla giurisprudenza: il substantive business activity test, il dominion test — che valuta la capacità della società di disporre liberamente del flusso reddituale — e il business purpose test, che indaga le ragioni della deviazione del flusso. Sono richiamate, tra le altre, le sentenze danesi della Corte di Giustizia UE del 26 febbraio 2009, rese nelle cause riunite C-116/16 e C-117/16.
La Corte ricorda che la clausola del beneficiario effettivo è espressa nella sola Direttiva 2003/49/CE e che, dopo la direttiva 2014/86/UE, la Direttiva 2011/96/UE contiene una clausola antialbuso generale. Sul piano interno rileva l’art. 27-bis, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, poi sostituito dall’art. 26 della legge n. 122 del 2016, con rinvio all’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.
La sentenza impugnata è cassata perché la Corte territoriale ha escluso la qualità di beneficiario effettivo valorizzando il mancato bilanciamento lineare delle posizioni debitorie e creditorie, circostanza non rilevante, e ha contraddittoriamente negato tale qualità pur dando atto della dichiarazione dei dividendi al Fisco britannico. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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