Rimborso endoprotesi, la delibera regionale retroattiva richiede il contraddittorio (TAR Lombardia n. 2284 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che ridetermina in diminuzione, con efficacia retroattiva, i rimborsi riconosciuti agli erogatori accreditati per prestazioni già rese negli esercizi pregressi integra una modifica sostanziale del rapporto e impone l’espletamento della fase di contraddittorio procedimentale di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. La violazione dell’avviso di avvio del procedimento non ha valore meramente formale quando il privato alleghi elementi idonei a dimostrare che il suo contributo partecipativo avrebbe potuto orientare diversamente l’esito provvedimentale. In tal caso il vizio assume valenza sostanziale e determina l’annullamento dell’atto, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura sanitaria privata accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale. Per gli interventi di impianto di endoprotesi in regime di ricovero il sistema vigente riconosceva una remunerazione aggiuntiva al D.R.G., pari a una percentuale del costo medio dell’endoprotesi impiantata, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione (c.d. SDO4).

Con la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020 la Regione ha introdotto un nuovo regime per i ricoveri degli anni 2010-2019: ha escluso dal calcolo gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle protesi e ha disposto il recupero integrale di tali sconti, senza rideterminare il costo medio, anche mediante compensazione. La struttura ha impugnato la delibera davanti al TAR Lombardia, deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittima retroattività della disciplina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso riservando positivo scrutinio al primo motivo e assorbendo le altre doglianze, con motivazione resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Il punto di partenza è la qualificazione dell’intervento regionale: la delibera non si limita a interpretare il criterio previgente, ma ne modifica il contenuto sostanziale, escludendo dal sistema di rimborso gli sconti d’acquisto per il periodo 2010-2019.

Da qui la conseguenza sul piano procedimentale. Una variazione del criterio di rimborso che incide su prestazioni già erogate necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. La Regione ha invece adottato la determinazione senza la comunicazione di avvio del procedimento, malgrado la stessa comporti un evidente e grave pregiudizio per le strutture accreditate, implicando una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi e il recupero integrale degli importi di sconto.

Il Tribunale chiarisce che il vizio non è di tipo meramente formale. La ricorrente ha offerto, nelle ulteriori doglianze, elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il suo contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il deficit procedimentale assume così valenza sostanziale, perché la pretermissione delle facoltà partecipative ha inciso sul contenuto della decisione finale.

Su queste basi il ricorso è accolto e la delibera impugnata è annullata. Le spese di giudizio sono compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *