Rimborso sisma Sicilia: onere probatorio e aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. 5 n. 867 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rimborso delle imposte versate in eccedenza per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, l’istanza di rimborso priva di documentazione allegata non è di per sé inammissibile né comporta automaticamente il rigetto della domanda, giustificando invece un confronto procedimentale con l’Ufficio e la possibilità di integrazione documentale ai sensi dell’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017. Il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto deve allegare l’an e il quantum della pretesa, ma l’Amministrazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, dello statuto del contribuente, è tenuta ad acquisire d’ufficio i documenti nella propria disponibilità e a prendere specifica posizione sui fatti dedotti, allegando precisi fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Qualora il contribuente svolga attività d’impresa, il giudice di merito deve verificare che il beneficio individuale non configuri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, accertando la conformità con il regolamento de minimis UE n. 1407/2013, con la conseguenza che, superata la soglia di irrilevanza, il beneficio va negato nella sua interezza. L’omessa pronuncia su tale questione, ritualmente sollevata dall’Amministrazione, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Il 12 febbraio 2009 i contribuenti, residenti in Francoforte (SR), avevano presentato ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso IRPEF, ILOR e CSSN per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata il 30 novembre 2004 ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, che riconosceva ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 il diritto alla ripetizione delle imposte versate in eccedenza rispetto alla percentuale del 10%.

La CTP di Siracusa rigettava la domanda per mancata prova dei pagamenti, ma la CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva l’appello, riconoscendo il diritto al rimborso di una somma pari al 90% delle imposte versate. Il giudice territoriale riteneva che la parte non potesse perdere il diritto per non aver dimostrato i pagamenti, la cui prova era nella disponibilità dell’Amministrazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla prova dei versamenti. Il primo motivo, concernente la pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di prova dei versamenti, è stato rigettato: la Corte ha escluso che l’istanza di rimborso priva di documentazione possa considerarsi inidonea alla formazione del silenzio-rifiuto. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c., è stato parimenti rigettato, ma con correzione della motivazione: non è condivisibile la tesi del giudice di merito circa una deroga al principio di distribuzione dell’onere della prova, essendo invece configurabile un obbligo di collaborazione dell’Amministrazione.

La Corte ha richiamato l’art. 10, comma 1, dello statuto del contribuente, che impone rapporti improntati a collaborazione e buona fede, nonché l’art. 6, comma 4, dello statuto, che prevede l’acquisizione d’ufficio dei documenti in possesso dell’Amministrazione. Con specifico riferimento alle istanze di rimborso, ha ricordato che l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato quando il contribuente eccepisca che i documenti comprovanti il pagamento siano nella sua disponibilità, potendo il giudice desumere elementi di prova dal comportamento processuale dell’Ufficio.

La Corte ha quindi valorizzato l’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123/2017, che ha integrato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, prevedendo che l’istanza generica o priva di documentazione non costituisce motivo di rigetto o di inammissibilità, ma giustifica un contraddittorio con l’Ufficio, il quale può richiedere i dati necessari. Ne consegue che, a fronte dell’allegazione del contribuente, l’Amministrazione che intenda negare il rimborso deve prendere specifica posizione su an e quantum, allegando fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e solo successivamente grava sul contribuente l’onere di documentare quanto dichiarato e corrisposto.

Il terzo motivo è stato invece accolto. L’Agenzia aveva sollevato nelle controdeduzioni la questione della mancata sussistenza dei presupposti del rimborso per i soggetti titolari di partita IVA, ma la CTR aveva omesso completamente di pronunciarsi. La Corte ha ravvisato il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., richiamando la distinzione tra tale vizio e quello di omessa motivazione: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se i contribuenti svolgessero attività d’impresa e, in caso positivo, accertare l’eventuale configurarsi di un aiuto di Stato incompatibile con l’ordinamento UE, alla luce della decisione della Commissione C(2015) 5549 final, che ha dichiarato incompatibili le misure agevolative concesse alle imprese in aree colpite da calamità, fatta salva l’ipotesi di aiuti de minimis ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013.

Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per la verifica dei presupposti del diritto al rimborso e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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