Rimborso agevolazione Tremonti Ambiente per l’intero importo e divieto di “spalmatura” (Cass. civ. Sez. 5 n. 8525 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione c.d. Tremonti Ambiente, di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000, quale applicabile ratione temporis, l’agevolazione va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto delle relative immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente è iscritto nello stato patrimoniale. I costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto a quelli connessi ad un impianto tradizionale, ai sensi dell’art. 23, par. 3, del reg. (CE) n. 800/2008, devono essere calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi. L’omessa pronuncia del giudice d’appello sull’eccepita duplicazione delle domande di rimborso, presentate sia con le dichiarazioni integrative sia con l’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, modalità tra loro alternative, determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La società, con istanza presentata nel 2019, chiedeva il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, sulla base delle agevolazioni di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000, per un importo complessivo di oltre centomila euro. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società proponeva ricorso, accolto in primo grado; l’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata pronuncia sulla dedotta duplicazione della richiesta di rimborso (presentata sia con le dichiarazioni integrative annuali sia con l’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, modalità alternative) e l’illegittimità del criterio di determinazione del credito, avendo la società “spalmato” l’ammontare dell’agevolazione negli anni successivi a quello di realizzazione dell’impianto, anziché indicarlo per intero nell’anno di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando una omessa pronuncia sulla questione dell’alternatività delle modalità di recupero dell’agevolazione (dichiarazioni integrative o istanza di rimborso), questione rilevante anche per la valutazione della tempestività della domanda. La sentenza impugnata è stata pertanto censurata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
La Corte ha altresì accolto il secondo motivo, richiamando il proprio consolidato orientamento, cui ha inteso dare continuità. In particolare, è stato ribadito che, nella quantificazione del valore dell’investimento consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 23, par. 3, del reg. (CE) n. 800/2008, i costi ammissibili devono essere calcolati senza considerare i vantaggi ed i costi operativi (v. Cass. n. 8052 del 2025). La Corte ha inoltre precisato che l’agevolazione va richiesta, in assenza di diversa disposizione di legge, per l’intero importo dell’investimento, secondo il metodo dell’approccio incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo è iscritto nello stato patrimoniale, con piena applicabilità del regolamento comunitario CE n. 800/2008 (v. Cass. n. 28336 del 2025; Cass. n. 11868 del 2024; Cass. n. 3451 del 2025).
Ne consegue l’illegittimità della condotta della società contribuente, che aveva provveduto a “spalmare” l’ammontare dell’agevolazione negli anni successivi al 2010, anno di realizzazione dell’impianto, anziché richiederla per l’intero importo nell’anno di iscrizione del costo nello stato patrimoniale. L’accoglimento dei primi due motivi ha comportato l’assorbimento del terzo motivo, relativo al vizio di motivazione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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