Rimborso IVA su immobili abitativi acquistati prima del 4 luglio 2006 (Cass. civ. Sez. V n. 5256 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di riassunzione il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma l’indagine sui presupposti di fatto resta demandata al suo accertamento. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, sorretto dall’esame delle fatture di acquisto e degli atti notarili regolarmente registrati, è insindacabile in sede di legittimità, ove non contrastato da specifiche censure sulla trascrizione dei documenti. Il difetto di motivazione della sentenza non sussiste quando l’iter logico-giuridico del giudice risulti illustrato con adeguata chiarezza, anche mediante il richiamo al principio enunciato dalla pronuncia della Corte che ha originato il rinvio.

Il Fatto

Nel corso del 2006 una società operante nel settore immobiliare, incorporante di altra società, ha effettuato acquisti di immobili strumentali e abitativi per un imponibile rilevante, con corrispondente IVA. Considerando rilevanti ai fini del pro-rata di detraibilità anche le operazioni attive aventi ad oggetto immobili abitativi posseduti alla data del 4 luglio 2006, la società ha portato in detrazione l’IVA solo nella misura dell’87 per cento. Ha poi chiesto il rimborso della differenza del 13 per cento, afferente agli acquisti perfezionati prima di tale data.

Il diniego dell’Ufficio è stato confermato in entrambi i gradi di merito. Investita la questione, questa Corte ha ritenuto corretta la tesi della contribuente, riconoscendo il diritto alla detrazione piena dell’IVA. Riassunto il giudizio, il giudice adito ha accolto il ricorso annullando il diniego. L’Agenzia delle Entrate ricorre nuovamente per cassazione con tre motivi; la società resiste.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la sentenza di appello omesso l’indagine demandatale sui presupposti di fatto relativi alla natura degli immobili. Il motivo è inammissibile: la sentenza impugnata ha ritenuto che la parte abbia offerto prova sufficiente della natura residenziale dei beni mediante la produzione delle relative fatture.

Tale accertamento risulta documentalmente provato. Le fatture richiamate, per un importo complessivo rilevante, sono relative ad acquisti di immobili abitativi, dunque non strumentali, posti in essere anteriormente al 4 luglio 2006 in regime di imponibilità IVA; altre fatture riguardano fabbricati strumentali. Si tratta di atti registrati presso i Pubblici Uffici, con deposito degli atti notarili di acquisto e delle visure catastali, che confermano per tabulas la natura abitativa.

L’accertamento di fatto del giudice tributario è quindi operato con l’esame della documentazione e non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte, cui non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio sollecitata dalla censura.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d. Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c. Il motivo è infondato. La sentenza ha illustrato con chiarezza l’iter logico-giuridico, richiamando il principio della pronuncia di questa Corte che ha originato il rinvio e la disciplina transitoria dell’art. 35, comma 9, d.L. n. 223/2006, che fa salva la piena detrazione sia per gli immobili strumentali sia per quelli non strumentali, quali gli abitativi.

Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento della prova. È anch’esso inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione di merito non consentita in legittimità, in contraddizione con le argomentazioni del primo motivo. Il ricorso è rigettato; la soccombenza regola le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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