Perdite su cessione pro soluto: onere di allegare elementi certi e precisi e valide ragioni economiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 4885 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione pro soluto di crediti, la deducibilità della perdita su crediti ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. non è automatica, salvo il caso del debitore assoggettato a procedure concorsuali. Il contribuente ha l’onere di allegare e documentare elementi certi e precisi che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito, ma devono riguardare le ragioni economiche che hanno consigliato l’operazione e il conseguente recupero solo parziale. È altresì necessario, ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., il requisito fondamentale dell’inerenza della perdita. Il giudice di merito è tenuto a valutare specificamente gli elementi probatori addotti dal contribuente.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a fini IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società esercente attività di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il SSN. L’Agenzia delle entrate contestava la deduzione di una perdita derivante dalla cessione pro soluto a una società di factoring di crediti vantati verso l’ASL, nonché la deduzione di interessi passivi relativi a un contratto di finanziamento.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la sentenza, ritenendo mancante la prova della certezza e precisione degli elementi che avevano giustificato la cessione e rilevando una presunta irregolarità formale del contratto di finanziamento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i primi due motivi relativi alla ripresa per perdita su crediti, dichiara inammissibile il primo motivo, volto a far valere il travisamento della prova ex art. 116 c.p.c., in quanto il controllo richiesto implicherebbe una verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, non una svista sul fatto probatorio in sé, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024.
Accoglie invece il secondo motivo con cui la società deduceva la violazione dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. La Corte ricostruisce il proprio indirizzo in materia, ribadendo che la cessione pro soluto di crediti a prezzo vile non comporta di per sé la deducibilità delle perdite, essendo onere del contribuente dimostrare elementi certi e precisi. Tali elementi, come precisato dalle precedenti pronunce, non possono esaurirsi nello squilibrio tra valore nominale e corrispettivo, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l’operazione, fatto salvo il caso di procedure concorsuali che determinano un automatismo.
La Suprema Corte evidenzia che la sentenza impugnata ha affermato un principio astrattamente corretto, ma non ha tenuto in alcun modo conto degli elementi specificamente allegati dalla società, quali l’esiguità della perdita (pari all’1,89 per cento del valore dei crediti), le esigenze finanziarie incompatibili con i tempi di pagamento della ASL e la natura di cessione a prezzo vile. La CTR non ha quindi operato alcuna specifica valutazione su tali circostanze, demandata al giudice di merito.
Quanto alla ripresa relativa agli interessi passivi, la Corte dichiara inammissibile il terzo motivo per le medesime ragioni esposte sul primo e accoglie il quarto motivo, rilevando che la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado era svolta in modo astratto, senza un autonomo processo deliberativo sui motivi di appello che avevano dedotto una ultrapetizione rispetto alla ragioni della ripresa. La Corte censura inoltre l’affermazione di una pretesa irregolarità formale del contratto, laddove era incontestato che lo stesso prevedesse un tasso ultralegale e che la ripresa si fondasse su elementi di sospetto esterni al dato formale. Assorbito il quinto motivo, la sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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