Rimborso sanitario indiretto e necessità della prescrizione su ricetta elettronica (Cons. Stato n. 5209 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera della Giunta provinciale che, ai fini del rimborso delle spese di assistenza sanitaria indiretta, richiede la prescrizione del medico di medicina generale e del medico specialista attestante la necessità del ricovero va interpretata nel senso che la prescrizione debba rivestire le forme della ricetta elettronica dematerializzata previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011. Poiché il carico economico grava sul soggetto pubblico e non sul paziente, sono necessarie modalità prescrittive rigorose, idonee ad assicurare la provenienza soggettiva e la datazione certa del documento, comprovante l’anteriorità della prescrizione rispetto al ricovero. La natura di atto pubblico del certificato su foglio bianco non offre analoga garanzia, essendo superabile solo mediante querela di falso. La qualificazione degli emittenti come medici pubblici o convenzionati conferma l’esigibilità della ricetta elettronica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Provincia Autonoma di Bolzano il rimborso delle spese sostenute per un intervento sanitario, ai sensi della delibera della Giunta provinciale. L’amministrazione respinse la domanda per la mancanza della prescrizione medica richiesta dalla delibera ai fini del rimborso. L’interessato propose ricorso amministrativo, rappresentando di aver chiesto al medico curante una prescrizione su ricetta rossa ma di aver ricevuto un semplice foglio bianco sottoscritto, con indicazione del motivo dell’intervento.
La Commissione provinciale rigettò il ricorso. Il T.R.G.A. di Bolzano dichiarò inammissibile il ricorso giurisdizionale per divergenza rispetto alle doglianze amministrative e, nel merito, lo ritenne infondato. Il ricorrente ha proposto appello, censurando la pronuncia di inammissibilità e contestando la necessità della ricetta rossa, non prevista dalla normativa provinciale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dalla questione di ammissibilità del ricorso introduttivo, in considerazione dell’infondatezza nel merito. Ha quindi affrontato la questione decisiva: se la prescrizione prevista dalla delibera n. 1081/2011 possa essere redatta anche su un foglio del ricettario personale del medico, datato e sottoscritto.
Richiamato l’art. 33 della legge provinciale n. 7/2001 e il punto 10 della delibera, il collegio ha condiviso l’opzione ermeneutica del giudice di primo grado, favorevole alla ricetta elettronica dematerializzata. Due gli argomenti centrali. Anzitutto, come per le spese a carico del servizio sanitario nazionale, il carico economico finale grava sul soggetto pubblico e non sul paziente: ne deriva l’esigenza di modalità prescrittive rigorose, idonee ad assicurare la sicura provenienza soggettiva e la sicura datazione del documento, comprovante l’emissione in data anteriore al ricovero.
In secondo luogo, i soggetti indicati dalla delibera quali abilitati alla prescrizione sono medici pubblici o convenzionati, dunque in grado di rilasciare la ricetta rossa. Il collegio ha respinto la tesi dell’appellante secondo cui la natura di atto pubblico del certificato garantirebbe l’attendibilità della data: tale efficacia probatoria privilegiata non assicura che la prescrizione sia emessa nella data indicata, essendo superabile solo tramite querela di falso. La disciplina di settore, invece, assicura in modo effettivo e contestuale all’emissione l’autenticità cronologica dell’atto.
La Corte ha poi valorizzato la condotta dello stesso appellante, che nel ricorso amministrativo aveva dichiarato di aver inizialmente richiesto proprio la prescrizione su ricetta rossa. Infine ha condiviso la sentenza di primo grado sull’esigenza di garantire l’anteriorità cronologica della prescrizione, tanto più avvertita nel caso concreto, dove un certificato medico risultava datato in epoca successiva all’intervento, facendo sorgere un dubbio sulla piena veridicità della sequenza temporale, dubbio che in presenza della ricetta rossa non vi sarebbe stato. L’appello è stato dunque respinto, con conferma della sentenza e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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