Opere sul torrente e ordine demolitorio rientrano nella giurisdizione del TSAP (TAR Sicilia n. 2070 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto provvedimenti che, ancorché adottati da un’autorità non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche. Rientrano in tale ambito il diniego di una SCIA, la sospensione dei lavori e l’ordine di demolizione di manufatti realizzati nell’alveo di un torrente, nonché le successive autorizzazioni idrauliche rilasciate dall’Autorità di Bacino. Il riparto si fonda sulla natura delle opere, destinate a influire sull’utilizzazione e sul libero deflusso delle acque, e non sulle parti intimate o sul petitum formale. La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda innanzi al giudice specializzato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area adiacente al torrente Sirina, al confine tra due Comuni. Sull’area aveva realizzato interventi edilizi e aveva ottenuto dall’Autorità di Bacino l’Autorizzazione Idraulica Unica per muri d’argine e un attraversamento carrabile, oltre al nulla osta idraulico del Genio Civile.
Dopo la presentazione di una SCIA al Comune di Taormina, questo concludeva negativamente il procedimento, disponeva verbalmente la sospensione dei lavori e adottava un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. La società impugnava gli atti con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, poi trasposto in sede giurisdizionale per l’opposizione di uno dei Comuni. Seguivano motivi aggiunti avverso l’autorizzazione idraulica rilasciata al Comune e le note con cui l’Autorità di Bacino aveva imposto prescrizioni all’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente. Richiama la sentenza della sezione I dello stesso TAR n. 1108 dell’1 aprile 2025, che aveva già declinato la giurisdizione in favore del TSAP su un ricorso relativo al medesimo progetto.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 143 R.D. n. 1775/1933 e dalla lettura teleologica datane dalle Sezioni Unite. La giurisdizione specializzata copre ogni controversia su atti che incidono in modo non occasionale, ma diretto e immediato, sul regime delle acque e sul relativo demanio, anche quando l’autorità procedente persegua interessi più generali. Vengono richiamate Cass. Sez. Un. n. 24154 del 2013, Cass. Sez. Un. n. 10845 del 2009 e Cass. Sez. Un. n. 12962 del 2022, oltre a Cons. Stato n. 1943 del 2021, secondo cui l’attribuzione al TSAP persiste anche quando si discute di opere destinate a influire sull’utilizzazione della risorsa idrica.
Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo riguardano la conclusione del procedimento avviato con SCIA, la sospensione dei lavori e la demolizione di manufatti nell’alveo del torrente. Si tratta di opere dirette a incidere sul regime delle acque, con conseguente devoluzione della controversia al giudice specializzato.
La tesi della ricorrente, secondo cui la vicenda si distinguerebbe da quella decisa con la sentenza n. 1108/2025 per diversità di parti, petitum e causa petendi, non convince il Collegio. Anche la dedotta incompetenza del Comune ad adottare l’ordine demolitorio comporta pur sempre una controversia su opere incidenti sull’utilizzazione delle acque. Lo stesso vale per i motivi aggiunti avverso l’autorizzazione idraulica rilasciata al Comune e per il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso le note dell’Autorità di Bacino, atti connessi e conseguenti ai primi.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Restano ferme le preclusioni e le decadenze, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione innanzi al TSAP nel termine perentorio dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo alla natura meramente di rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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