Rimborso sismabonus 1990: no alla riduzione del 50% in ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 16138 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza, instaurato per l’esecuzione del giudicato che accerta il diritto al rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, il giudice deve verificare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019. In caso di incapienza, deve attivare le procedure particolari di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La normativa sopravvenuta sui limiti di spesa non incide sul diritto al rimborso: dal quadro normativo, letto alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile alcuna falcidia dei diritti patrimoniali giudizialmente accertati.
Il Fatto
Il contribuente aveva presentato nel marzo 2008 istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per i periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992. Il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso. L’appello dell’ufficio era stato rigettato e la decisione confermata dalla Cassazione.
Dopo il passaggio in giudicato e un pagamento solo parziale, il contribuente aveva promosso il giudizio di ottemperanza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto il ricorso, ordinando all’ufficio il pagamento integrale, previo accertamento dei fondi e, in caso di incapienza, l’attivazione delle procedure di contabilità pubblica. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che la sentenza da ottemperare, essendo passata in giudicato dopo l’introduzione del limite normativo al rimborso, avrebbe dovuto essere coordinata in fase esecutiva con la riduzione percentuale del 50% prevista dall’art. 16-octies l. n. 123/2017. Con il secondo motivo deduceva la mancata considerazione dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, che consente l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso in attesa della regolarizzazione contabile.
La Corte rileva anzitutto che nella memoria depositata in vista dell’adunanza la ricorrente ha prospettato una censura sull’interpretazione del giudicato sostanziale e sul quantum della condanna, estranea ai motivi di ricorso e perciò inammissibile: nel giudizio di cassazione la memoria ha solo funzione illustrativa dei motivi ritualmente proposti.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. Il giudice dell’ottemperanza ha correttamente affermato l’obbligo dell’amministrazione di procedere al rimborso integrale, attenendosi ai principi già espressi dalla Corte. La disposizione richiamata, limitandosi a precisare che il rimborso spetta ai soggetti individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con riduzione percentuale, non incide sul diritto al rimborso: le questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori dell’Agenzia rilevano soltanto in fase esecutiva o di ottemperanza, come affermato da numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 18716 del 2022 e Cass. n. 16289 del 2022.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui il giudice dell’ottemperanza, in caso di incapienza dei fondi, deve attivare con determinazioni specifiche le procedure della contabilità pubblica, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Nessuna riduzione del 50% è desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali. Ne discende il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese, non vi è pronuncia per il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata. L’Agenzia è invece condannata, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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