Ordine di demolizione illegittimo in pendenza di istanze di condono edilizio (TAR Sicilia n. 332 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sono illegittimi gli ordini di demolizione di opere abusive adottati in presenza di istanze di condono edilizio già presentate e non ancora definite, poiché la presentazione della domanda sospende il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative edilizie. Il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, decorso il quale si forma il silenzio assenso sulla domanda di condono, presuppone tuttavia che la domanda sia completa di tutta la documentazione necessaria a valutarla. La sospensione opera anche quando il completamento delle opere sia avvenuto in violazione dei sigilli apposti in sede penale, se tale violazione è anteriore alla presentazione delle istanze di sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Catania gli ha ingiunto la demolizione di due appartamenti realizzati sul tetto di copertura di un fabbricato di sua proprietà, ciascuno suddiviso in cinque ambienti. Egli ha sostenuto di aver completato le strutture in epoca anteriore al 31 dicembre 1993 e di aver presentato, il 28 febbraio 1995, due istanze di condono ai sensi della legge n. 724/1994, versando l’oblazione e allegando documentazione tecnica e fotografica.

Secondo il ricorrente, le domande non sarebbero mai state esaminate dal Comune, con conseguente formazione del silenzio assenso. Il Comune si è costituito rilevando che le opere erano state completate in violazione dei sigilli penali e che le pratiche di condono erano andate distrutte in un incendio dell’ufficio nel 1997, senza che l’interessato avesse integrato la documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla formazione del silenzio assenso. Ha richiamato il prevalente orientamento secondo cui il termine di ventiquattro mesi dell’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994 presuppone che la domanda sia completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 98 del 2020. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato di aver allegato alle istanze del 1995 tutta la documentazione richiesta.

Ha invece accolto il secondo motivo. Dagli atti risultava che in data 28 febbraio 1995 erano state effettivamente presentate due istanze di condono riferite ai manufatti di cui è oggi ordinata la demolizione. Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui sono illegittimi gli ordini di demolizione emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono, poiché l’art. 44, ultimo comma, legge n. 47/1985 dispone che in pendenza del termine per la presentazione delle domande tutti i procedimenti sanzionatori edilizi sono sospesi, e l’art. 38 legge n. 47/1985 prevede che la presentazione della domanda sospende il procedimento sanzionatorio (richiamati Cons. Stato, sez. VI, n. 704 del 2024 e n. 488 del 2021).

Il Tribunale ha escluso che la violazione dei sigilli potesse giustificare una diversa conclusione. Dalla documentazione in atti non emerge che il completamento delle opere sia avvenuto in epoca successiva al 31 dicembre 1993 o alla presentazione delle istanze. Il verbale della Polizia Municipale del 2019 richiamato nell’avvio del procedimento colloca gli accertamenti di violazione dei sigilli all’11 agosto 1993 e al 12 ottobre 1993, dunque in momenti precedenti alle domande di condono. Ogni valutazione sul punto avrebbe dovuto essere effettuata nell’ambito del procedimento preordinato alla definizione delle istanze.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e salvezza delle ulteriori determinazioni del Comune ai fini della definizione delle due pratiche di condono. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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