Il riesame che sostituisce il provvedimento impugnato rende il ricorso improcedibile (TAR Emilia-Romagna n. 573 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’adozione da parte dell’amministrazione di un nuovo provvedimento, in dichiarato adempimento dell’ordinanza di riesame del giudice amministrativo, con rinnovata istruttoria e motivazione (parzialmente) diversa, supera e sostituisce quello originariamente impugnato. Se il ricorrente non impugna il nuovo atto, una eventuale pronuncia favorevole non gli arrecherebbe alcuna utilità, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il deposito documentale tardivo rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. non è di per sé preclusivo quando il documento assuma rilievo dirimente: il giudice ne dispone l’acquisizione d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm.. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Modena il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’amministrazione aveva respinto l’istanza sulla base di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990, della pendenza di un procedimento penale per altri reati e della mancata presentazione del parere del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del TUI.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, contestando la nullità dell’atto e l’automatismo nell’applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, richiamando la Corte cost. n. 88/2023 e lamentando il difetto di istruttoria sulla propria complessiva situazione personale e di inserimento sociale. Il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un’eccezione di rito sollevata all’udienza: la difesa del ricorrente aveva rilevato la tardività dei depositi documentali effettuati dall’amministrazione il 2 e il 21 maggio 2024, rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.. La censura è fondata in fatto, ma non viene valorizzata in senso preclusivo. Il Tribunale ritiene infatti che il nuovo provvedimento depositato il 2.5.2024 assuma rilievo dirimente per la decisione e ne dispone l’acquisizione d’ufficio a norma dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm..

Nel merito, il percorso del giudice muove dalla misura cautelare. Con ordinanza n. 432/2023 era stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza del ricorrente, rilevando che il diniego si fondava essenzialmente su una condanna per l’ipotesi lieve dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e sulla pendenza di un procedimento penale, senza la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale imposta dalla Corte cost. n. 88/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative anche quelle per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

In esecuzione di quella ordinanza l’amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto in data 30.4.2024, con il quale, «a seguito di una nuova e approfondita istruttoria», ha riesaminato la complessiva situazione del ricorrente, rivalutando in particolare, sotto molteplici profili, l’aspetto della pericolosità sociale. Il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo risulta così superato da un atto fondato su una nuova e (parzialmente) differente motivazione.

Da qui la conclusione in rito. Poiché il nuovo provvedimento non è stato ritualmente impugnato, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: una pronuncia favorevole non recherebbe alcuna utilità all’interessato, stante l’adozione del nuovo diniego. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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