Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1235 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, accerta l’incompletezza dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale adempimento alle statuizioni in essa contenute. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima la proposizione del ricorso. L’inerzia serbata sull’obbligo di mettere a disposizione il beneficio economico riconosciuto integra inottemperanza e giustifica l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Con sentenza il Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, docente, a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla legge n. 724/1994. Il giudice ha inoltre condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio e al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori antistatari.

La sentenza è stata notificata e, come attestato dal funzionario giudiziario, è passata in giudicato. Il Ministero ha corrisposto i compensi professionali, ma è rimasto inerte sulla parte relativa al riconoscimento e all’attribuzione della carta. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come volto all’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. La questione giuridica centrale attiene alla verifica dell’adempimento integrale delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo e ai poteri sostitutivi del giudice amministrativo.

Il TAR rileva che agli atti non risulta alcuna attività del Ministero diretta a dare esecuzione alla parte della sentenza relativa all’accertamento del diritto alla carta docente e alla conseguente messa a disposizione del beneficio. L’amministrazione ha eseguito soltanto il pagamento delle spese, lasciando inadempiuto il contenuto principale del giudicato.

Il Collegio accerta altresì il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Tale termine costituisce condizione di procedibilità del ricorso per ottemperanza nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici non economici.

L’inottemperanza risulta pertanto evidente: l’obbligo nascente dal giudicato non è stato soddisfatto nella parte relativa al riconoscimento e all’attribuzione della carta docente per gli anni indicati, con interessi e rivalutazione. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di inutile decorso, nomina Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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