Rimborso spese legali: necessaria connessione con il servizio, non mera occasionalità (TAR Sardegna n. 487 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, presuppone che il giudizio sia stato promosso nei confronti del dipendente in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, e si concluda con l’esclusione della responsabilità. Il favorevole esito del procedimento penale non è sufficiente: occorre un nesso di immedesimazione organica tra condotta contestata e fini dell’Amministrazione. Il rimborso è escluso quando il rapporto di servizio costituisce mera occasione della condotta, posta in essere per ragioni personali, o quando la condotta è di per sé violazione dei doveri d’ufficio. La norma, incidendo sulla spesa pubblica, è di stretta applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Stazione, è stato sottoposto a due procedimenti penali per la redazione, su un computer in dotazione al reparto, di uno scritto anonimo di contenuto diffamatorio nei confronti di due superiori. Il procedimento davanti al Tribunale ordinario si è chiuso con archiviazione; quello davanti al Tribunale militare con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
Nel 2006 il militare ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio legale ai sensi del d.l. n. 543/1996 e dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, reiterando l’istanza nel 2015. Il Ministero della Difesa ha respinto la domanda recependo il parere contrario dell’Avvocatura dello Stato, per difetto di connessione tra il fatto e il servizio. Da qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997, che circoscrive la fattispecie ai fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. Il primo e il terzo presupposto — promozione del giudizio nei confronti del dipendente ed esito di esclusione della responsabilità — non sono contestati. La controversia si concentra sul secondo.
Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa costante: l’imputazione deve riguardare un’attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell’ente e a questo imputabile (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 406 del 27.5.2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1190 del 26 febbraio 2013 e n. 1568 del 5 aprile 2017; C.G.A.R.S. nn. 185 e 186 del 4.3.2021). Diversamente opinando si ammetterebbe indiscriminatamente il rimborso in ogni ipotesi di reato proprio, a prescindere da qualsiasi collegamento con l’interesse dell’Amministrazione.
Il rimborso non spetta dunque per il solo proscioglimento: serve uno specifico nesso causale tra fatto contestato e svolgimento del dovere d’ufficio. La connessione è intesa in senso stretto, nel senso che il dipendente deve avere agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione. È esclusa quando la condotta sia soltanto strumentale alla prestazione o quando il collegamento sia occasionale e non istituzionale, o quando il comportamento sia di per sé violazione dei doveri d’ufficio o posto in essere per ragioni personali (Cass. civ., Sez. I, n. 3026 del 2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 8524/2020).
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene la determina ministeriale coerente. La redazione di una missiva denigratoria, per giunta anonima, non è riconducibile all’espletamento del servizio né agli obblighi istituzionali, pur essendo avvenuta durante e in occasione della prestazione. L’obbligo di permanere in caserma non basta a fondare il nesso di strumentalità diretta: la condotta trova nel rapporto di servizio, tutt’al più, una mera occasione, trattandosi di agire per ragioni personali ed estranee al contesto operativo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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