Notifica alle amministrazioni valida solo all’indirizzo PEC del registro PP.AA. (TAR Calabria n. 1446 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso introduttivo alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994 e dell’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, è nulla se eseguita presso l’indirizzo PEC dell’ente risultante dal registro IPA, laddove l’amministrazione abbia un indirizzo PEC iscritto nel registro PP.AA.: quest’ultimo, infatti, prevale sul primo. La nullità della notifica non determina l’improcedibilità del ricorso, ma può essere sanata mediante rinnovazione della notifica stessa, da ordinarsi da parte del giudice adito.

Il Fatto

La società ricorrente, cessionaria di un credito vantato nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ente. A seguito di un’ordinanza istruttoria del Tribunale amministrativo, che aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, la società aveva provveduto a notificare l’atto presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dal registro IPA. L’ente, invece, non si era costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita presso l’indirizzo protocollo@pec.asp.crotone.it, presente nel registro IPA, mentre l’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dal registro PP.AA. era un diverso indirizzo. Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994 e dell’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, evidenziando che, per effetto di tale combinato disposto, l’indirizzo PEC presente nel registro PP.AA. prevale su quello del registro IPA.

Di conseguenza, il Tribunale ha precisato che la notifica alle amministrazioni presso l’indirizzo PEC presente nel registro IPA può avvenire solo laddove l’amministrazione non abbia un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. Nel caso di specie, avendo l’azienda sanitaria un proprio indirizzo PEC iscritto nel registro PP.AA., la notifica eseguita presso il diverso indirizzo IPA è stata dichiarata nulla.

Il Collegio ha tuttavia ritenuto che tale nullità potesse essere sanata, disponendo la rinnovazione della notifica ad opera della parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Ha altresì fissato la successiva camera di consiglio per la trattazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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