La buona fede nell’esecuzione del contratto non impone di tollerare l’inadempimento altrui e riattivare un rapporto risolto: finanziamento abusivo dei creditori (Cass. civ. Sez. 1 n. 19291 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede non implica l’obbligo di tollerare un cospicuo inadempimento della controparte, né impone al creditore, già legittimamente liberatosi dal vincolo con l’avvalimento di una clausola risolutiva espressa, di concedere al debitore un nuovo finanziamento sotto forma di rinegoziazione dei termini economici del rapporto originario. La concessione di nuovo credito a un’impresa in stato di crisi integra un finanziamento abusivo quando, secondo una valutazione ex ante, non sussistano fondate prospettive di superamento della crisi, dovendo il finanziatore svolgere un adeguato accertamento delle condizioni che rendano non irragionevole l’erogazione. La responsabilità verso i creditori per l’aggravamento del dissesto prescinde dall’applicazione dei criteri quantitativi di cui all’art. 2486 cod. civ., potendo il danno essere commisurato agli effetti diretti del prolungamento artificioso della permanenza sul mercato del debitore.
Il Fatto
Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda risarcitoria della procedura fallimentare, condannando la società concedente (poi incorporata dalla banca ricorrente) al pagamento di una somma in linea capitale, quale danno cagionato ai creditori per l’abusivo finanziamento dell’impresa poi fallita. La condotta illecita era stata individuata nella stipula di un accordo di rinegoziazione di un contratto di leasing immobiliare, concluso pochi mesi dopo che la concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa per l’inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni. La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando il gravame della società finanziaria che proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1375 cod. civ., in quanto la Corte territoriale non aveva affatto applicato la norma sulla buona fede nell’esecuzione del contratto. La ricorrente sosteneva che la rinegoziazione fosse un atto doveroso in un’ottica di esecuzione secondo buona fede, ma il dovere di buona fede non ha alcuna relazione con la tolleranza verso un cospicuo inadempimento della controparte. Al contrario, l’accordo di rinegoziazione, successivo alla risoluzione del contratto originario, aveva dato vita a un nuovo rapporto, non potendo gravare sulla concedente, ormai legittimamente liberatasi, l’obbligo di concedere un nuovo finanziamento a un debitore gravemente inadempiente.
Il giudice di merito aveva qualificato il nuovo accordo come finanziamento abusivo perché non era ragionevole supporre che la società potesse fronteggiare i canoni, essendo la crisi non transitoria e conoscibile dalla finanziatrice dai bilanci. La Corte ha chiarito che il principio invocato dalla stessa ricorrente – secondo cui non è abusiva la concessione di credito quando il rischio assunto non sia irragionevole e sussistano fondate prospettive di risanamento secondo una valutazione ex ante – era stato correttamente applicato. Proprio l’inadempimento maturato sul contratto originario, tale da giustificare la risoluzione, imponeva alla banca un adeguato accertamento delle condizioni che rendessero non irragionevole il nuovo finanziamento, non avendo la ricorrente nemmeno allegato di aver svolto tale indagine. Irrilevanti risultavano pertanto il tempo trascorso prima del fallimento, i pagamenti medio tempore effettuati e la funzione solutoria della cessione dei crediti, atteso che lo scopo del finanziamento abusivo è proprio quello di recuperare l’esposizione prolungando artificiosamente la permanenza sul mercato del debitore.
Inammissibile è risultato anche il secondo motivo, con cui si censurava la violazione dell’art. 2486 cod. civ. La Corte d’appello aveva solo premesso che la fattispecie fosse analoga a quella disciplinata da tale norma, ma non ne aveva applicato i criteri quantitativi di liquidazione del danno, avendo confermato la somma pari ai pagamenti ricevuti dalla concedente dopo la rinegazione e agli esborsi subiti dall’utilizzatrice. Il danno è stato quindi determinato con riguardo ai soli effetti diretti del prolungamento di un rapporto che non avrebbe dovuto essere riattivato, rendendo non pertinente la censura. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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