Rimodulazione tariffe artrodesi illegittima perché incentrata solo sulla diagnosi (TAR Lombardia n. 2074 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la rimodulazione tariffaria delle prestazioni di chirurgia vertebrale (artrodesi) che determina la valorizzazione del rimborso in base al solo codice di diagnosi del paziente. Il sistema di determinazione dei DRG, delineato dal D.M. 27 ottobre 2000, valorizza una pluralità di elementi, tra cui la diagnosi principale e l’intervento principale, che il disciplinare tecnico individua come il fattore correlato al maggior peso assistenziale e al maggior consumo di risorse. La scelta regionale altera quindi illegittimamente il sistema tariffario, trascurando il profilo dell’intervento effettuato. La misura deve inoltre fondarsi su risultanze istruttorie dimostrate, non su formule generiche. L’interesse dell’erogatore alla censura sussiste in ragione della necessità di programmare i limiti delle risorse assegnate e di ottenere la corretta remunerazione delle prestazioni.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia e da anni a contratto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Ha impugnato la D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 e, con motivi aggiunti, la D.G.R. n. XI/4049 del 14 dicembre 2020, oltre alle delibere ATS e ai contratti provvisori sottoscritti con riserva, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di nullità o inefficacia delle parti applicative.

In vista dell’udienza la ricorrente ha dichiarato di mantenere l’interesse solo per i motivi relativi alla rimodulazione tariffaria degli interventi di artrodesi, dichiarando sopravvenuto il difetto di interesse per gli altri. La Regione ha eccepito l’infondatezza delle censure e l’inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’interesse dell’erogatore alla censura sussiste perché egli deve poter operare con una attendibile programmazione dei limiti delle risorse assegnate e ottenere la giusta remunerazione delle prestazioni. In virtù del principio di vicinanza della prova sarebbe stato onere della Regione dimostrare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Nel merito, il Tribunale richiama integralmente la recente sentenza della Sezione n. 915/2024, resa su identiche censure avverso la D.G.R. n. XI/1986 del 23 luglio 2019. Il sistema DRG classifica i pazienti dimessi in gruppi omogenei per assorbimento di risorse, sulla base di più dati: la diagnosi principale e le procedure diagnostiche e terapeutiche effettuate, codificate secondo il sistema ICD-9-CM 2002.

Il D.M. 27 ottobre 2000 definisce la diagnosi principale di dimissione e l’intervento principale, individuando quest’ultimo come la procedura maggiormente correlata alla diagnosi e comunque quella che ha comportato il maggior peso assistenziale e il maggior consumo di risorse. Le delibere impugnate stabiliscono invece equiparazioni tariffarie basandosi esclusivamente sul profilo della diagnosi, senza considerare gli altri fattori rilevanti.

La scelta dell’amministrazione altera illegittimamente il sistema di determinazione dei DRG, perché muove dalla valorizzazione di un solo elemento e trascura l’intervento principale, che assume centrale rilevanza. Né la misura è supportata da dimostrate risultanze istruttorie: la generica formula degli “specifici approfondimenti” non esprime puntuali dati e neppure la documentazione prodotta in giudizio consente di percepirne natura e consistenza.

Il Collegio rileva che solo con la D.G.R. n. 285 del 15 maggio 2023, con effetto dall’1 gennaio 2023, la Regione ha corretto il sistema di remunerazione degli interventi in questione. Le delibere impugnate riproducono quindi i medesimi vizi già rilevati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti indicati, mentre per il resto sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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