Obbligo di provvedere sulla restituzione della patente al condannato in liberazione condizionale (TAR Lombardia n. 2068 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, e il perdurante silenzio sull’istanza del privato integra illegittimità ove non sia allegata alcuna ragione giustificativa. L’istanza di restituzione della patente di guida, o in subordine di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente, attiva un procedimento di competenza prefettizia che non può essere lasciato indefinitamente privo di riscontro. Il giudice amministrativo, accertato il silenzio, dichiara l’obbligo di provvedere e fissa il termine per l’adozione dell’atto, restando riservata all’autorità la valutazione di competenza sul contenuto del provvedimento. Non rileva, a fondare l’inerzia, la particolare posizione soggettiva dell’istante, che nel caso di specie è ammesso alla liberazione condizionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Prefetto di Varese, con istanza del 14 aprile 2023 reiterata il 21 aprile e il 28 settembre 2023, la restituzione della patente di guida rilasciata dal Prefetto di Roma, o in subordine il rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di tipo B. Trascorso un lungo periodo di inerzia, una funzionaria della Prefettura ha comunicato il 20 novembre 2023 che il fascicolo era in gestione presso l’ufficio competente e, il 4 dicembre 2023, che l’esito sarebbe pervenuto a breve.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di mera forma; la Prefettura non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 24 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso. A fronte di un’istanza presentata nell’aprile 2023 e reiterata due volte, la Prefettura non aveva ancora fornito alcun riscontro alla data della decisione, nonostante le rassicurazioni contenute nella comunicazione del 4 dicembre 2023.
Il Tribunale sottolinea che il silenzio dell’amministrazione non trova alcuna giustificazione, e che nessuna ragione è stata allegata neppure in sede giudiziale. La mancata deduzione di elementi idonei a spiegare l’omissione provvedimentale determina la declaratoria di illegittimità del contegno serbato.
La Corte dà conto della posizione soggettiva del ricorrente: condannato all’ergastolo nel 2001, dal 2022 ammesso alla liberazione condizionale e in libertà vigilata per cinque anni; nel 2019 il Tribunale di sorveglianza aveva espresso il nulla osta al rilascio della patente, ferma restando la competenza dell’autorità prefettizia. Tali elementi non fondano alcuna deroga all’obbligo di provvedere, ma confermano l’interesse concreto del ricorrente a una decisione.
Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo della Prefettura di Varese di adottare un provvedimento espresso, secondo le valutazioni di competenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico della Prefettura e del Ministero.
Nota della Redazione
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