La capacità di abuso delle armi è nozione prospettica e prescinde da una condanna penale (TAR Lombardia n. 4148 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La capacità di abuso delle armi, cui l’art. 39 R.D. n. 773/1931 correla il potere prefettizio di divieto di detenzione, è nozione di carattere prospettico che non richiede che si sia già tradotta in comportamenti concludenti o in una condanna penale. Il giudizio di non affidabilità si fonda su una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, potendo essere desunto anche da un unico episodio di sufficiente pregnanza, quale la manifestazione di propositi suicidari, purché congruamente motivato. L’atto inibitorio non può, tuttavia, avere efficacia sine die: decorso un termine ragionevole, individuato in cinque anni, e in presenza di positive sopravvenienze, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto prefettizio che gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato dopo che le forze dell’ordine erano intervenute a seguito di un allarme lanciato da una sua amica. Gli operatori avevano rilevato sul collo dell’uomo abrasioni e arrossamenti e rinvenuto nel seminterrato una corda con nodo scorsoio, elementi interpretati come segno di un tentato suicidio.
Nel procedimento, la Prefettura aveva acquisito la relazione del Commissariato di P.S. e la valutazione dell’ASST, che aveva giudicato il soggetto in possesso dei requisiti psicofisici di cui all’art. 35 T.U.L.P.S. Ciononostante, l’Autorità aveva adottato il divieto, ritenendo il ricorrente non affidabile al corretto uso delle armi.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la detenzione e il porto di armi non costituiscono posizioni di diritto soggettivo, ma eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen., sicché l’Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto. La funzione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. non è sanzionatoria ma cautelare, volta a prevenire abusi da parte di soggetti non pienamente affidabili, a tutela della pubblica incolumità.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la capacità di abuso, essendo nozione di carattere prospettico, si alimenta di tutti gli elementi che, valutati in ottica di ragionevolezza e proporzionalità, depongano per la mancanza dei requisiti di affidabilità. Il pericolo di abuso segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi per cui il pericolo sia “più probabile che non”.
Il Collegio osserva che l’episodio del 17 ottobre 2021, sebbene privo di rilevanza penale, è di sufficiente pregnanza: il ricorrente fu trovato in lacrime, con abrasioni al collo, e riferì ai sanitari una “tentazione di autolesionismo ma senza vero desiderio di metterlo in atto”. Tali circostanze risultano incompatibili con l’affidabilità richiesta. Non vale a neutralizzarne la gravità né la risalenza nel tempo del fatto, né il certificato medico di idoneità psicofisica, che non attesta l’assenza di profili di inaffidabilità emersi dall’episodio.
Il TAR precisa, infine, che il divieto non può operare in perpetuo. Il destinatario può chiedere il riesame della propria posizione al ricorrere di due condizioni: il sopravvenuto mutamento delle circostanze e il decorso di un termine ragionevole, individuato in cinque anni anche dalla circolare ministeriale n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020. Alla luce di tali principi, il ricorso è respinto con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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