Rinegoziazione del canone di concessione gas nella proroga obbligatoria (TAR Veneto n. 1958 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere di rinegoziare secondo buona fede, fondato sui doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e sui canoni di correttezza, opera anche nella fase di prosecuzione obbligatoria del servizio oltre l’orizzonte economico dell’offerta. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, codificato dall’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, non comporta l’applicazione retroattiva dell’intera disciplina del nuovo codice alla concessione affidata nel 2010, ma impone al concedente una valutazione conclusiva delle conseguenze economiche della prosecuzione. La rinegoziazione mira al ripristino dell’equilibrio originario, senza alterare la sostanza economica dell’affidamento né trasferire al concedente le perdite riconducibili all’ordinaria alea della gestione. Grava sul concessionario l’onere di dimostrare lo squilibrio e la sua riferibilità alla singola concessione; all’amministrazione compete valutare in concreto, con la partecipazione dell’interessato, motivare analiticamente le eventuali insufficienze e indicare le specifiche integrazioni necessarie. Il dovere non si traduce nell’obbligo di accogliere la proposta, ma neppure si esaurisce nella mera disponibilità a svolgere incontri.

Il Fatto

La società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale ha chiesto al Comune la revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione per la fase di prosecuzione ope legis successiva alla scadenza contrattuale, non essendo intervenuto il subentro del nuovo gestore d’ambito. L’istanza, corredata da relazione tecnico-economica, deduceva l’insostenibilità delle condizioni originarie e il differimento dell’incasso del valore di rimborso degli impianti.

Dopo ampio confronto tecnico, il Comune ha respinto l’istanza attribuendo carattere assorbente a tre divergenze sulla valorizzazione degli impianti esistenti al 31 dicembre 2009, sulla devoluzione gratuita delle estensioni di rete e sul trattamento del capitale centralizzato. La società ha impugnato il diniego, il preavviso di rigetto, il diniego di autotutela e la nota recante la richiesta di pagamento degli acconti sul canone, domandando l’accertamento del diritto alla riduzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia investe un potere tecnico-discrezionale di valutazione dei presupposti e della misura del riequilibrio, con conseguente giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. La natura consensuale della rinegoziazione non esclude il potere di regolazione della concessione. Infondata anche l’eccezione di carenza d’interesse, poiché l’annullamento consente il riesame dell’istanza.

Nel merito, il Tribunale ricorda che l’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000 impone al gestore uscente di proseguire il servizio limitatamente all’ordinaria amministrazione, e che l’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 mantiene l’obbligo di pagamento del canone. La sopravvenienza rilevante non è la scadenza, già nota, ma la mancata conclusione della procedura di affidamento e la conseguente prosecuzione coattiva. Richiamando la propria sentenza n. 1513 del 2026, il TAR ribadisce che la rinegoziazione non assicura una redditività diversa da quella originaria: la solidità patrimoniale del gruppo non può sostituire l’analisi della singola concessione.

Il primo motivo è fondato nella parte in cui denuncia l’insufficiente valutazione delle conseguenze economiche. L’incidenza del canone sui ricavi tariffari costituisce un indice da confrontare con costi, investimenti e valori residui, non essendo da sola idonea a dimostrare la perdita. La prevedibilità della scadenza e la stabilità dei ricavi non bastano a dimostrare la conservazione dell’equilibrio.

Fondato anche il secondo motivo. Il Comune ha acquisito documentazione e tenuto sei tavoli tecnici, ma doveva verificare se, sulla base dei valori da esso ritenuti corretti, la gestione conservasse l’equilibrio originario, indicando eventualmente le integrazioni mancanti. Il rigetto fondato sul mero persistere delle divergenze integra la mancata valutazione conclusiva richiesta dalla buona fede.

Quanto al terzo motivo, la nota di diniego non chiarisce quale risultato derivi dall’applicazione dei criteri comunali, né spiega come ciascuna valutazione incidesse sull’equilibrio della gestione. Il Collegio precisa che il regime devolutivo delle estensioni dipende dalle specifiche previsioni negoziali e che la qualificazione dell’offerta come migliorativa non costituisce, da sola, titolo della devoluzione gratuita. L’esclusione del capitale centralizzato dal rimborso finale non giustifica l’omessa considerazione dei relativi costi. Il TAR non può sostituirsi all’amministrazione per il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., con assorbimento degli ulteriori profili di contestazione, da verificare nel riesame. Il diniego è annullato, con obbligo di riesaminare l’istanza in contraddittorio; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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