Servizi analoghi e codice CPV nell’esclusione dalla gara di servizi forestali (TAR Campania n. 4038 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può richiedere, quale requisito di capacità tecnica e professionale ex art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, l’esecuzione di servizi analoghi identificati da uno specifico codice CPV, senza che ciò integri violazione del principio del favor participationis. Il concetto di analogia non coincide con quello di identità, ma postula pur sempre elementi di similitudine tra le prestazioni pregresse e quelle oggetto di gara, valutabili in concreto sotto il profilo delle prestazioni rese, del settore, della funzione e della perizia richiesta. Spetta al concorrente dimostrare il possesso del requisito; la mancanza di tale requisito ha natura sostanziale e non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della ragionevolezza, logicità e proporzionalità della valutazione compiuta dall’amministrazione.
Il Fatto
Il Responsabile Unico del Progetto di un ente gestore di riserve naturali regionali ha disposto l’esclusione dalla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese per il mancato possesso del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 7.4 del Disciplinare, ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. La procedura, indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva ad oggetto servizi forestali di manutenzione straordinaria in aree verdi e oasi faunistiche regionali.
Il raggruppamento è stato escluso perché i servizi dichiarati non risultavano riconducibili al codice CPV 77200000-2 – Servizi forestali, richiesto dalla lex specialis, e perché la ripartizione interna dei requisiti non rispettava la clausola che impone alla mandataria di possedere i requisiti in misura superiore rispetto a ciascuna mandante. La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e la nota della centrale di committenza regionale, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o, in subordine, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la censura centrale, secondo cui l’amministrazione avrebbe elevato il codice CPV a unico criterio di valutazione dell’analogia, omettendo di considerare il contenuto effettivo dei contratti prodotti. La doglianza è stata respinta. Il Collegio ha ricostruito la disciplina europea del Vocabolario comune per gli appalti pubblici, istituito dal Regolamento CE n. 2195/2002, rilevando che il codice 77200000-2 ricomprende una gamma ampia di attività di gestione forestale. Alla luce di tale ampiezza, la richiesta di aver svolto servizi rientranti in tale categoria non equivale alla pretesa di servizi identici a quello messo a gara.
La Corte ha poi richiamato il quadro normativo di riferimento e i parametri di legittimità dell’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia: chiarezza nell’indicazione del requisito esperienziale, attinenza all’oggetto del contratto, ragionevolezza e proporzionalità, a tutela della qualità del servizio e della concorrenza. Ha ricordato come l’art. 3 e l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 pongano limiti proconcorrenziali al potere di autoregolamentazione della stazione appaltante, nel solco dell’art. 59 della direttiva n. 2014/24/UE.
Nel merito, il Collegio ha verificato che l’amministrazione non si è limitata a un esame astratto. Il RUP aveva esaminato i singoli contratti prodotti dalla mandataria e dalla mandante, qualificandoli come lavori o servizi riconducibili ad altre categorie — OG13, OS24, diserbo, attività antincendio — e non al codice richiesto. Il Collegio ha condiviso tale lettura, ribadendo che l’analogia postula elementi di similitudine valutabili in concreto e richiamando la distinzione tra servizi e lavori di manutenzione, fondata sul quid novi arrecato al bene.
È stata ritenuta coerente anche la previsione del requisito di idoneità professionale concernente l’iscrizione all’albo regionale degli operatori forestali, previsto dall’art. 7.1, lettera C, del Disciplinare. Il Collegio ha quindi escluso i vizi di difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità, confermando che la mancanza del requisito ha natura sostanziale. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese; assorbita l’eccezione di irricevibilità e la domanda risarcitoria disattesa.
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Nota della Redazione
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