Richiesta di trattazione orale in appello proponibile già con l’atto di gravame (Cass. pen. Sez. VI n. 34414 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la richiesta di partecipazione all’udienza di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata, per le impugnazioni proposte a far data dal 1 luglio 2024, anche con l’atto di gravame. La norma indica solo il termine finale entro cui la richiesta deve essere presentata e non anche il termine iniziale della facoltà difensiva, che ben può essere esercitata con lo stesso atto che introduce il giudizio. Ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato realizza un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, determinando una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14/11/2025, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 353 cod. pen., condannandolo a pena di giustizia. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo ha dedotto la nullità assoluta della sentenza per la mancata trattazione orale del procedimento, richiesta con lo stesso atto di appello. Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell’art. 353 cod. pen. e i vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei testi e al ritenuto turbamento dell’asta. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, di carattere assorbente. Dalla verifica degli atti, consentita dalla natura processuale della deduzione, è risultato che nell’atto di appello depositato il 1 luglio 2025 era stata formulata l’istanza di trattazione orale, mentre il procedimento è stato trattato in forma scritta.

Quanto all’ammissibilità della richiesta contenuta nell’atto di gravame, il Collegio ha aderito al principio espresso da Sez. 6, n. 19439 del 18/02/2026, Rv. 290031. La norma di riferimento indica soltanto il termine finale entro cui la richiesta deve essere presentata, non anche il termine iniziale della facoltà difensiva. L’art. 601, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce alla Corte il potere di disporre, già prima dell’emissione del decreto di citazione, che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti. Da qui la conclusione che la richiesta di partecipazione possa essere anticipata anche con l’atto di impugnazione.

Il Collegio ha quindi preso le distanze dal precedente contrario di Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Rv. 289008, non individuandosi alcun dato normativo che attribuisca alla notifica del decreto di citazione la natura di imprescindibile termine iniziale per l’esercizio della facoltà.

Su un secondo profilo processuale, relativo alle conclusioni del difensore, la Corte ha osservato che dal verbale di udienza non risulta il deposito delle conclusioni. Ha richiamato il principio secondo cui, ove il difensore abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina nullità assoluta e insanabile (in particolare, Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Rv. 288439, e Sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). La richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di un diritto di natura potestativa che ripristina il modello procedurale di partecipazione.

Nel caso concreto, la mancata realizzazione del contraddittorio ha violato il diritto di difesa, privato della scelta di trattazione orale e rimasto assente anche dalla trattazione scritta, determinando la nullità della sentenza. Ne è conseguito l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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