Abitualità del comportamento con precedenti penali esclude la tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 5 n. 7266 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il comportamento è abituale, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello per cui si procede, anche successivamente al reato in esame. La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio, che richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta. L’abitualità della condotta criminosa integra un elemento oggettivamente ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, a prescindere da ogni valutazione sulla consistenza dell’offesa. La valutazione di abitualità deve tenere conto anche dei precedenti penali dell’imputato, inclusi quelli per reati della stessa indole.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, all’esito del giudizio abbreviato, pronunciò sentenza di «non luogo a provvedere», ritenendo gli elementi acquisiti non idonei a una ragionevole previsione di condanna, nei confronti dell’imputato per tre delitti di furto. Il giudice di merito, pur dando atto della minima gravità dei fatti, commessi in un ristretto arco temporale nello stesso esercizio commerciale e aventi ad oggetto generi alimentari, riconobbe la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Avverso tale pronuncia propose ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., poiché il comportamento dell’imputato risultava abituale, come emergeva dai suoi precedenti penali, e contestando l’erronea applicazione della norma processuale, essendo già stato disposto il rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’erroneità del richiamo all’art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen. e della formula adottata in dispositivo, atteso che, essendo stato ammesso il giudizio abbreviato, il Tribunale aveva in realtà pronunciato una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. in relazione all’art. 530, comma 1, cod. proc. pen..

Nel merito, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, Tushaj, secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame, poiché la norma intende escludere dall’ambito della particolare tenuità i comportamenti seriali. Hanno inoltre ricordato l’orientamento per cui la pluralità di reati in continuazione non è di per sé ostativa, richiedendosi una valutazione complessiva basata su molteplici indicatori.

La Corte ha quindi affermato che l’abitualità della condotta integra un elemento oggettivamente ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, a prescindere dalla consistenza dell’offesa, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, il Tribunale, pur evidenziando la marginalità sociale dell’imputato, aveva dato conto dei numerosi precedenti penali, tra cui quattro condanne per rapina, reati della stessa indole rispetto ai furti contestati.

Poiché il Procuratore generale non poteva proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., la Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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