Fumogeno allo stadio: basta il possesso per il DASPO del Questore (TAR Trentino-Alto Adige n. 226 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato dal Questore sul presupposto del mero possesso o utilizzo di artifizi pirotecnici e strumenti per l’emissione di fumo, ai sensi dell’art. 6-ter della legge n. 401/1989. La fattispecie integra un reato di pericolo astratto, non essendo richiesta la prova del concreto pericolo per le persone. Lo standard probatorio richiesto appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e si fonda sulla logica del “più probabile che non”, con elementi gravi, precisi e concordanti. L’identificazione del responsabile può basarsi sui rilievi e sui riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza, anche tramite videosorveglianza, senza necessità di ulteriori accertamenti in altra sede.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Bolzano gli aveva inibito, per la durata di due anni, l’accesso a tutti i luoghi del territorio nazionale ospitanti eventi calcistici. Il DASPO si fondava su una segnalazione secondo cui lo stesso aveva acceso un artifizio pirotecnico all’interno dello stadio nel corso di un incontro di calcio.

Il ricorrente contestava la propria partecipazione materiale all’episodio, evidenziando di trovarsi a diversi metri dal punto di accensione e di non avere disponibilità dell’oggetto. Deduceva inoltre l’assenza di pericolosità della condotta, qualificata come gesto inoffensivo volto a creare colore. In sede cautelare il T.R.G.A. aveva sospeso il provvedimento; all’udienza di merito la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, re melius perpensa rispetto alla fase cautelare, riteneva il ricorso infondato. Sul primo motivo osservava che, se le riprese statiche non consentivano di ascrivere con precisione la condotta al ricorrente, il secondo filmato prodotto dall’Amministrazione dimostrava invece che lo stesso era l’autore materiale dell’accensione. La sagoma scura richiamata dalla difesa non corrispondeva ad alcun soggetto ulteriore, ma allo sfondo in ombra della gradinata; il fumogeno, una volta acceso, era stato gettato a terra in punto distinto.

La Corte richiamava lo standard probatorio proprio del diritto amministrativo della prevenzione: la fattispecie anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, secondo la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Sono sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti e i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato sez. III n. 317 del 2021; Consiglio di Stato sez. III n. 866 del 2019; Consiglio di Stato sez. III n. 5304 del 2016). La segnalazione di servizio della DIGOS costituisce atto pubblico fidefacente ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Consiglio di Stato sez. VI n. 7427 del 2024).

Sul secondo motivo il Collegio rilevava che il Questore aveva applicato il DASPO sulla base degli artt. 6-bis e 6-ter della legge n. 401/1989. Quest’ultima disposizione estende la punibilità al mero possesso di razzi, bengala e strumenti per l’emissione di fumo, configurando un reato di pericolo astratto. Richiamando Cass. pen. sez. III n. 32760 del 2023, il TAR ribadiva che il mero possesso di artifici pirotecnici costituisce presupposto sufficiente per l’emissione del provvedimento questorile, senza che sia richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone.

La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 99 del 2024; TAR Sicilia, Catania, n. 1231 del 2024 e altre) aveva valorizzato la valutazione astratta del legislatore sul potenziale pericolo per l’ordine pubblico. Il Questore aveva comunque motivato sul pericolo concreto derivante dall’accensione in presenza di numerose persone in spazio ristretto. Il ricorso era quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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