Rinnovo A.U.A., prescrizioni più restrittive ammesse solo con motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 2037 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale l’autorità competente può imporre prescrizioni nuove e più rigorose rispetto a quelle contenute nei titoli abilitativi sostituiti, per tener conto delle sopravvenienze fattuali e normative. Tale potere incontra però un limite nella necessità di un’adeguata istruttoria e di una congrua motivazione, tanto più rafforzata in quanto incide su un’attività già autorizzata ed esercitata. Le prescrizioni integrative devono risultare proporzionate e ragionevoli, fondate sulle migliori tecniche disponibili e su una valutazione puntuale del complesso delle emissioni e dello stato di qualità dell’aria nella zona. Esse non possono essere sorrette da motivazioni introdotte solo nel giudizio, né da un generico rinvio ai pareri endoprocedimentali.
Il Fatto
Una società che gestisce un insediamento produttivo per manufatti in calcestruzzo ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale, precisando che si trattava di attività esistente e non di nuovo avvio. Nel corso della conferenza di servizi il Comune ha reso parere favorevole con prescrizioni, e la Città Metropolitana ha adottato la determinazione di A.U.A. facendole proprie e aggiungendone una ulteriore.
Il SUAP ha poi rilasciato l’autorizzazione, richiamando la determinazione metropolitana. La società ha impugnato gli atti nella parte in cui impongono un progetto di abbattimento delle emissioni diffuse, la comunicazione preventiva della messa in esercizio, l’installazione di stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, una relazione sul traffico indotto e la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita, lamentando difetto di motivazione e eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il presupposto fattuale. Il riferimento testuale all'”avviare la produzione” non basta a fondare la qualificazione dell’istanza come nuovo insediamento, poiché il parere richiama espressamente il carattere sostitutivo dei titoli abilitativi già posseduti. Anche la prescrizione sulla comunicazione preventiva di messa in esercizio può riferirsi all’attivazione del nuovo assetto prescrittivo imposto dal rinnovo.
Su un piano generale, il Tribunale riconosce all’amministrazione il potere di modificare le condizioni di esercizio in sede di rinnovo dell’A.U.A., introducendo prescrizioni più rigorose per sopravvenienze fattuali e normative. Richiama l’art. 271, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e l’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, che consentono valori limite e prescrizioni più severi anche rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette a rinnovo.
Tale potere non è però illimitato. La norma impone un’istruttoria basata sulle migliori tecniche disponibili e una valutazione del complesso delle emissioni presenti, di quelle provenienti da altre fonti e dello stato di qualità dell’aria nella zona. Il Collegio richiama T.A.R. Toscana n. 158 del 2023, C.G.A.R.S. n. 245 del 2024 e T.A.R. Lombardia n. 2346 del 2024: le prescrizioni devono essere proporzionate, ragionevoli e adeguate, sostenute da un’apposita dimostrazione dell’insufficienza delle condizioni originarie.
Nel caso concreto i provvedimenti impugnati non recano motivazione esplicita né consentono, tramite il rinvio agli atti istruttori, di ricostruire l’iter valutativo. Manca ogni disamina delle condizioni attuali dell’impianto, pur rappresentate nella relazione tecnica allegata all’istanza, quanto a livelli di produzione, emissioni convogliate, sistemi di abbattimento e dedotta assenza di emissioni diffuse.
Le difese introdotte dal Comune in giudizio — incremento produttivo, ubicazione in zona critica, adeguamento alle BAT, interoperabilità in una rete Smart City — costituiscono integrazione postuma non ammissibile. Esse non provano, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, che le decisioni non avrebbero potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua e obbligo di riesercizio della discrezionalità mediante istruttoria adeguata e motivazione rafforzata; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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