Continuità d’impresa e revoca del contributo: irrilevante la veste giuridica del beneficiario (Cons. Stato n. 3160 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti di Stato, la nozione di impresa prescinde dalla forma giuridica del soggetto e dalle finalità di lucro, identificandosi con qualsiasi entità che eserciti un’attività economica di offerta di beni o servizi sul mercato. Ai fini dell’accesso ai contributi, rileva l’identità in concreto dell’attività svolta, non l’analogia dei fini o dell’oggetto sociale dichiarato. È pertanto legittima la revoca del beneficio quando la medesima attività economica, imputabile al medesimo centro di interessi, sia proseguita senza soluzione di continuità oltre i limiti temporali fissati dal bando. Le f.a.q. regionali che chiariscono la ratio della misura non integrano illegittimamente la lex specialis, ma ne esplicitano la portata conformativa alla normativa unionale. Non sussiste contraddittorietà dell’azione amministrativa quando la revoca consegua a controlli successivi su documentazione non esaminata in fase istruttoria provvisoria.
Il Fatto
Un’impresa individuale del settore della ristorazione otteneva dalla Regione autonoma della Sardegna un contributo a fondo perduto di settantacinquemila euro, concesso in esito a un bando europeo per aiuti alle nuove imprese in fase di avviamento e sviluppo. A seguito di controlli successivi, l’Amministrazione accertava che il titolare era stato socio, componente del consiglio direttivo e legale rappresentante di un’associazione senza fini di lucro, esercente la medesima attività di ristorazione, e che quest’ultima era stata cancellata dal registro delle imprese appena un mese dopo l’iscrizione della ditta individuale. Rilevata la violazione dell’art. 3, comma 2, del bando, la Regione disponeva la revoca del beneficio.
Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Sardegna, sostenendo la discontinuità soggettiva e temporale tra associazione e ditta individuale. Il Tribunale respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’erronea interpretazione della clausola del bando e l’inefficacia delle f.a.q. regionali rispetto alla lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il Collegio ricostruisce la clausola del bando secondo cui le ditte individuali non devono avere come titolare una persona fisica che abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la domanda, un’attività analoga, anche in qualità di socio. La misura, finanziata con fondi europei, richiama le definizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, dell’Allegato I, che qualifica impresa qualsiasi entità esercente attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.
Da tale premessa discende il superamento delle difese dell’appellante fondate sulla diversità tra associazione e impresa individuale. La Corte ribadisce che la nozione di impresa non è collegata alla soggettività del beneficiario, ma all’attività svolta, e che non assume rilievo la circostanza che la somministrazione di alimenti e bevande fosse riservata ai soci. Il bando, del resto, non richiede l’analogia dei fini o dell’oggetto sociale, bensì l’identità in concreto dell’attività.
Sul piano fattuale, il Collegio valorizza una serie di elementi convergenti: la gestione della medesima attività negli stessi locali, l’iscrizione della ditta individuale un mese prima della cancellazione dell’associazione, la cessione dei contratti di lavoro ex art. 1406 c.c. sottoscritta dal medesimo soggetto nelle vesti di cedente e cessionario, la prosecuzione delle mansioni senza interruzione. Ne deriva che la stessa attività economica, imputabile al medesimo centro di interessi, è stata svolta per più di due anni, in contrasto con i requisiti del bando.
Quanto alle f.a.q. regionali, la Corte ne conferma la valenza chiarificatrice della ratio della misura, in linea con la normativa unionale. Infine, esclude la contraddittorietà dell’azione amministrativa: il primo rapporto istruttorio si era limitato a riscontri documentali provvisori, mentre solo i controlli successivi avevano rivelato l’insussistenza dei presupposti. L’appello è infondato e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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