Rinnovo del permesso di soggiorno e valutazione della capacità reddituale (TAR Lombardia n. 17 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presuppone, quale condizione necessaria, la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al proprio sostentamento, secondo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999. Sullo straniero grava l’onere probatorio della dimostrazione di tale disponibilità. Il valore dell’assegno sociale costituisce referente paradigmatico idoneo a orientare il giudizio di inadeguatezza reddituale. L’obbligo dell’Amministrazione di valutare i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli, imposto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, concerne esclusivamente i fatti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti fino al momento di adozione del provvedimento; nessuna rilevanza assumono i fatti sopravvenuti. Il vaglio di legittimità dell’atto si conduce con esclusivo riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Questore di Milano istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’Amministrazione, consultata la banca dati INPS, accertava l’assenza di adeguati flussi reddituali e la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi. Esperito il contraddittorio procedimentale, il Questore rigettava l’istanza con provvedimento notificato in data 7.1.2019.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia deducendo la violazione del termine di conclusione del procedimento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’illegittimità del provvedimento per violazione del principio di non automatismo nell’apprezzamento della situazione economica. L’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza del 19.4.2019.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio ne rileva anzitutto l’inammissibilità, prima ancora dell’infondatezza: nelle more del procedimento il ricorrente ha potuto proseguire il proprio soggiorno in Italia, senza alcun pregiudizio derivante dal decorso del tempo, che anzi gli ha consentito di consolidare i propri rapporti sociali e lavorativi. La durata del procedimento, in ogni caso contenuta entro termini ragionevoli, non ha sortito effetti sfavorevoli.
Nel merito, il diniego si fonda sull’inesistenza di adeguati flussi reddituali, circostanza solo labialmente contestata e smentita dagli acclaramenti dell’Autorità. Il Collegio ribadisce che la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento è condizione necessaria per il rinnovo, e che l’onere probatorio ricade sullo straniero, richiamando TAR Lombardia, I, 2516/2019 e Cons. Stato, III, n. 5380 del 2018. Il parametro dell’assegno sociale orienta il giudizio di inadeguatezza, nel caso fondato su dati reddituali irrisori, inferiori alla soglia minima.
La doglianza di difetto di istruttoria è infondata: l’Amministrazione ha valorizzato le evidenze delle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate e ha operato una valutazione complessiva della capacità reddituale del ricorrente. Questi non ha comprovato, neppure in giudizio, la percezione di idonei flussi reddituali al momento dell’emanazione dell’atto.
Il Collegio esclude rilievo alle modificazioni del rapporto di lavoro domestico e alle proposte di lavoro intervenute successivamente: ai fini del vaglio di legittimità contano solo fatti e documenti esistenti e introdotti nel procedimento amministrativo. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 va interpretato nel senso che l’obbligo di considerare i nuovi sopraggiunti elementi riguarda solo quelli rappresentati o conosciuti fino all’adozione del provvedimento, richiamando Cons. Stato, III, n. 2823 del 2018, n. 2349 del 2018 e n. 3157 del 2018, nonché TAR Lombardia, I, n. 2428 del 2018 e n. 1896 del 2018.
La nota della Questura del 7/9/2023, attestante una sopravvenuta solida condizione reddituale, è ininfluente sul giudizio di legittimità, ma può fondare una nuova istanza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e salvezza della facoltà di presentare nuova domanda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.