Interdittiva antimafia: frequentazioni e condanne fondano il giudizio prognostico (TAR Puglia n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia la prognosi di pericolo d’infiltrazione mafiosa risponde a una logica di massima anticipazione della tutela e si fonda su un giudizio probabilistico sorretto dal quadro indiziario, nel quale assumono rilievo anche fatti privi del carattere della certezza, se complessivamente idonei a fondare il giudizio di permeabilità criminale dell’attività d’impresa. Il contraddittorio procedimentale non è obbligatorio, essendo rimesso all’apprezzamento discrezionale del Prefetto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la sopravvenuta previsione dell’art. 92, comma 2-bis, introdotta dall’art. 48 del d.l. n. 152 del 2021, non opera per i procedimenti conclusi anteriormente. L’eventuale superamento del termine di conclusione del procedimento non determina la consumazione del potere e non inficia la legittimità del provvedimento. La risalenza nel tempo della condanna e l’intervenuta prescrizione del reato non elidono la valenza degli indizi, in assenza di elementi che provino l’allontanamento dagli ambienti criminali.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale attiva nel settore agricolo impugna davanti al TAR Puglia l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, con la quale si è ritenuta la sua intraneità a un gruppo criminale. L’Autorità fonda il convincimento su una condanna per associazione per delinquere, su misure cautelari risalenti, su un patteggiamento per armi e lesioni, su deferimenti per reati associativi e su reiterati controlli in compagnia di soggetti pregiudicati, oltre che sulla posizione del fratello, titolare di impresa analoga e ubicata allo stesso indirizzo, anch’egli ritenuto appartenente al gruppo.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e violazione della normativa di settore, sostenendo l’erronea valorizzazione della figura del fratello, della risalente condanna e delle frequentazioni. Lamenta inoltre la violazione delle garanzie partecipative e del termine di conclusione del procedimento. L’istanza cautelare è respinta; la causa giunge alla decisione all’udienza pubblica del 23 maggio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sulle censure procedimentali osserva che i procedimenti in materia di tutela antimafia sono connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza, con presupposti incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, anche in ragione del carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. III, n. 1576 del 2020. L’interlocuzione è dunque soltanto eventuale e rimessa all’apprezzamento del Prefetto ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 4979 del 2020 e n. 6374 del 2020.

Il Tribunale esclude che la sopravvenienza normativa dell’art. 48 del d.l. n. 152 del 2021, che ha novellato l’art. 92, comma 2-bis, possa operare ratione temporis, essendo la fattispecie conclusa con l’adozione del provvedimento. Sul termine, richiama l’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 e rileva che è la stessa disposizione primaria a considerare fisiologico il superamento, prevedendo che i soggetti interessati procedano anche in assenza dell’informazione e che le erogazioni siano corrisposte sotto condizione risolutiva.

Nel merito, il Collegio ribadisce che la prognosi di pericolo può fondarsi su semplici fattori induttivi e che l’emergere di tentativi di condizionamento può desumersi da fatti che, nel loro insieme, fondano un giudizio di possibilità di agevolazione delle attività criminali. Solo il venir meno di molti dei tasselli del quadro indiziario ne inficia l’attendibilità, secondo la sentenza della Sezione n. 346 del 2018.

Il quadro indiziario regge: la pendenza di contenziosi civili tra i fratelli non elude il dato della cointeressenza economica, né quello dell’intraneità di entrambi al gruppo, accertata in sede penale. Alla prescrizione e alla risalenza della condanna non può attribuirsi valenza, non essendo emerso alcun elemento idoneo a provare l’allontanamento dagli ambienti criminali, risultando persistenti le frequentazioni controindicate. Il ricorso è infondato; il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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