Rinnovo permesso di soggiorno e insufficienza reddituale del datore di lavoro (TAR Lombardia n. 18 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il diniego fondato sulla inverosimiglianza del rapporto di lavoro è legittimo quando l’Amministrazione accerta la incapienza reddituale del datore di lavoro, non essendo questi in grado di assicurare la sostenibilità del rapporto. Il requisito reddituale va valutato con riguardo alla situazione esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, non a quello della domanda. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto e l’omesso soccorso istruttorio, ove pure sussistenti, non viziano il provvedimento a natura vincolata, per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. Le relative censure sono inammissibili per genericità quando non si allega il concreto pregiudizio difensivo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando un rapporto di collaborazione domestica. Il Questore di Milano rigettava la domanda rilevando la inattendibilità del rapporto, stante la incapienza reddituale del presunto datore di lavoro.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per difformità tra il preavviso di rigetto e la motivazione del provvedimento, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la mancata concessione del permesso per attesa occupazione e l’omesso soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990. L’Amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto ai profili procedimentali, il primo e l’ultimo motivo presentano profili di inammissibilità prima ancora che di infondatezza: il ricorrente non allega alcuna lesione sostanziale alle proprie prerogative, né indica in qual modo le deduzioni pretermesse avrebbero potuto orientare diversamente il risultato del procedimento. La censura è dunque generica, mancando la dimostrazione del concreto pregiudizio al diritto di partecipazione, secondo il richiamato precedente del TAR Lombardia, Sez. I, 22 dicembre 2018, n. 2833.
Il TAR aggiunge che la verificata legittimità dell’azione amministrativa rende irrilevante la pretesa pretermissione procedimentale, essendo inidoneo qualsiasi apporto collaborativo a mutare la conclusione. L’eventuale vizio formale è sterilizzato dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, applicabile all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto in ragione della natura vincolata dell’accertamento reddituale.
Nel merito, il Collegio conferma che l’Amministrazione ha acclarato l’insussistenza di idonee entrate in capo al datore di lavoro, il quale percepiva redditi appena sufficienti al mantenimento del proprio nucleo familiare. Tali circostanze non sono contestate nella loro sussistenza ontologica: il ricorrente si limita a versare il proprio CUD e la dichiarazione dei redditi del datore, che anzi confermano la sua incapienza.
Il requisito reddituale attiene alla capacità economica dello straniero e alla sua autosufficienza. La valutazione va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell’emanazione del provvedimento: il ricorrente non comprova la percezione di idonei flussi reddituali in tale data, né contesta l’iter logico-giuridico del diniego. L’Amministrazione ha dunque operato una valutazione complessiva delle prospettive economiche dell’interessato.
Quanto al permesso per attesa occupazione, il motivo è infondato: il ricorrente ha già fruito del periodo massimo di soggiorno consentito, considerato l’intervallo tra domanda e notifica del diniego, e non ha allegato i requisiti reddituali minimi alla data del provvedimento. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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