Inottemperanza all’ordine istruttorio e argomenti di prova nel giudizio di emersione (Cons. Stato n. 2894 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’impugnazione del diniego di emersione del lavoro irregolare, l’omessa esecuzione dell’ordine istruttorio disposto dal giudice d’appello per la produzione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro relativa al periodo d’imposta contestato legittima il rigetto del gravame. In forza del richiamo esterno dell’art. 39 c.p.a., è applicabile l’art. 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo. Il requisito della capacità reddituale del datore di lavoro, richiesto dall’art. 103, comma 6, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 9 del D.M. del 27.05.2020, non può ritenersi provato dalla sola dichiarazione contenuta nella domanda. La parte onerata dell’incombente non può supplire alla prova documentale con la buona fede del lavoratore straniero.

Il Fatto

Lo Sportello unico per l’immigrazione ha respinto l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. La reiezione, preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, si fondava su un dato verificato in sede fiscale: il datore di lavoro aveva dichiarato un reddito di € 20.000,00 per il 2019, ma non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per quel periodo d’imposta.

Il TAR Lombardia-Brescia, Sezione II, con sentenza n. 386 del 22 aprile 2022, ha respinto il ricorso con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ravvisando la completezza dell’istruttoria e l’adeguatezza della motivazione. L’interessato ha proposto appello, dolendosi del difetto di istruttoria e sostenendo che la propria buona fede avrebbe imposto verifiche ulteriori sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa del datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 450 del 3 febbraio 2023, valutando in chiave comparativa gli interessi contrapposti e l’assenza di evidenze in materia di sicurezza pubblica. Nel merito, il Collegio ha ritenuto dirimente l’accertamento del requisito reddituale e ha disposto con ordinanza collegiale n. 6571 del 22 luglio 2024 l’acquisizione della dichiarazione dei redditi 2019 del datore di lavoro, richiamando il combinato disposto dell’art. 103, comma 6, D.L. n. 34/2020 e dell’art. 9 del D.M. del 27.05.2020.

L’ordine istruttorio è stato reiterato altre due volte, con ordinanza n. 4438 del 25 novembre 2024 e con ordinanza n. 8129 del 21 ottobre 2025, quest’ultima emessa su istanza dello stesso appellante. Il termine di sessanta giorni non è stato rispettato e all’udienza del 26 marzo 2026 la causa è passata in decisione allo stato degli atti.

Il percorso argomentativo della Sezione è lineare. L’incombente mirava a dimostrare in via documentale il requisito che l’Amministrazione aveva negato sulla base delle verifiche fiscali. La mancata produzione, protratta per tre ordini successivi, priva il giudice dell’unico elemento idoneo a smentire l’accertamento prefettizio. In questa prospettiva il contegno processuale della parte diventa esso stesso fonte di valutazione.

Il Collegio applica quindi l’art. 116, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato e, in generale, dal comportamento delle parti. La consegna è tecnica: l’ordine istruttorio non è un adempimento formale, ma lo strumento con cui l’appellante avrebbe potuto ribaltare l’esito del primo grado. La sua inerzia rende inammissibile sul piano probatorio la censura di difetto di istruttoria, perché la prova mancante era nella disponibilità esclusiva della parte che la invocava.

La decisione respinge l’appello e compensa le spese del grado. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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