Rinnovo permesso soggiorno per motivi di famiglia spetta al giudice ordinario (TAR Toscana n. 1294 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla impugnazione del provvedimento che respinge, per tardività, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, allorché il ricorrente deduca in realtà un petitum sostanziale fondato sul diritto al ricongiungimento o alla coesione familiare. In tale ipotesi la controversia appartiene al giudice ordinario ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002. La qualificazione dell’azione discende dalle allegazioni sostanziali, non dalla formale contestazione del solo profilo di irricevibilità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido fino al 1° agosto 2021, presentava in data 12 ottobre 2023 istanza di rinnovo del titolo per motivi di famiglia. La Questura respingeva l’istanza con provvedimento del 14 febbraio 2024, rilevandone l’irricevibilità per superamento del termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente titolo.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e la non perentorietà del termine per la presentazione dell’istanza. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 19 giugno 2024, che già esprimeva dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, apparendo l’istanza fondata su motivi di famiglia. Seguiva istanza di prelievo e, all’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla qualificazione dell’azione, ritenendola decisiva ai fini della giurisdizione. Le censure articolate nel primo motivo, pur formalmente dirette contro l’irricevibilità dell’istanza, presuppongono che la ricorrente si trovi nelle condizioni per ottenere un titolo per coesione familiare. Le circostanze allegate sarebbero state introdotte nel contraddittorio procedimentale solo per dimostrare il diritto alla permanenza in Italia per ragioni familiari.
Da qui la conclusione: l’azione configura un petitum sostanziale che eccede la cognizione del giudice amministrativo. Il TAR richiama l’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, che riserva al giudice ordinario le controversie in materia di diritto all’unità familiare, e la disciplina dell’art. 11 c.p.a. sul difetto di giurisdizione.
Il Collegio si conforma a un proprio precedente (TAR Toscana, Sezione Seconda, n. 770 del 29 aprile 2025), richiamato per entrambi i profili affrontati. La qualificazione in termini di motivi di famiglia non consente, infatti, di isolare il profilo di irricevibilità come questione autonoma di competenza amministrativa.
La declaratoria di difetto di giurisdizione produce un effetto ulteriore sul piano del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, il TAR revoca il decreto con cui la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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