Rinnovo del permesso di soggiorno e onere probatorio del reddito (TAR Campania n. 4390 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di un reddito lecito e adeguato costituisce condizione necessaria per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo assicurare che lo straniero disponga dei mezzi di sostentamento al momento in cui l’Amministrazione provvede sull’istanza. La sola comunicazione Unilav non è idonea a provare l’effettiva prestazione lavorativa e l’effettiva erogazione della retribuzione, in assenza di ulteriori elementi che ne confermino l’ammontare. Parimenti rileva la disponibilità di un alloggio stabile, poiché la precarietà alloggiativa e la sostanziale irreperibilità dell’interessato ostano al rilascio del titolo. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione di verificare in concreto la permanenza dei requisiti, ma non consente di superare le plurime ragioni ostative accertate, né il lungo soggiorno in Italia vale a neutralizzarle.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 16.03.2017 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con decreto del 28.04.2020, notificato il 09.06.2021, la Questura di Napoli ha respinto l’istanza rilevando l’assenza di contribuzioni in suo favore, la presenza di soli rapporti agricoli giornalieri fermi al 2018, lo stato di irreperibilità e l’omessa comunicazione della variazione domiciliare.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo di aver svolto attività lavorativa fino al 2018, di aver indicato un domicilio e un recapito telefonico, e che l’irregolarità contributiva non poteva da sola fondare il rigetto. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per l’asserita automaticità del diniego, senza valutazione dei legami familiari e sociali. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del rinnovo quando mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Tra questi, l’art. 4, comma 3 del medesimo testo normativo include la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, mentre l’art. 6, comma 5 attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di richiedere informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima.

Da tale quadro il TAR ricava che la percezione di un reddito lecito e adeguato è condizione necessaria per ottenere e rinnovare il titolo, dovendo garantire che lo straniero abbia i mezzi indispensabili per vivere dignitosamente senza dedicarsi ad attività illecite, come affermato dalla Cass., sez. I, n. 2417 del 3 febbraio 2006 e dal Cons. Stato, sez. VI, n. 2518/2006. Parimenti necessario è l’alloggio stabile, poiché la certezza della situazione abitativa è presupposto indispensabile e il permesso non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà connesse a sostanziale irreperibilità (Cons. Stato, sez. III, n. 3710 del 2013).

Nel caso concreto, la Questura ha dato adeguatamente conto delle ragioni del diniego. Quanto al requisito reddituale, la sola comunicazione Unilav non prova la percezione di un reddito sufficiente, mancando elementi sull’effettiva prestazione e sull’effettiva erogazione della retribuzione (TAR Campania n. 4813 del 2021). Il ricorrente non ha contestato lo stato di irreperibilità né l’omessa comunicazione della variazione domiciliare.

Il Collegio esclude che il lungo soggiorno in Italia possa assumare rilievo dirimente a fronte delle plurime ragioni ostative. Rileva inoltre che la notifica del preavviso di rigetto, attivata tramite la Polizia Municipale di Giugliano, non è andata a buon fine proprio a causa dell’irreperibilità del cittadino straniero. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese in considerazione della materia controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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