Rinnovo del permesso di soggiorno e onere probatorio del reddito lecito (TAR Lombardia n. 269 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato presuppone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento. Tale requisito non è eludibile, perché attiene alla sostenibilità della permanenza dello straniero nella comunità nazionale e alla sua capacità di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale. L’onere probatorio della disponibilità di un reddito lecito grava sul richiedente. La mancanza di dichiarazioni dei redditi e di posizioni contributive, non contrastata da prova contraria, giustifica il rigetto. L’inserimento sociale e gli estratti conto bancari non suppliscono alla prova della fonte reddituale lecita.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha respinto la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata per motivi di lavoro autonomo, rispetto a un titolo in precedenza rilasciato per lavoro subordinato. L’Amministrazione ha fondato il diniego su verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, dalle quali è emersa la presentazione della dichiarazione dei redditi per il solo anno di imposta 2016 e l’assenza di registrazioni contributive. Ha inoltre rilevato che l’istante aveva già fruito del periodo di soggiorno consentito in attesa di occupazione.
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sul reddito minimo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo di aver sempre svolto attività lavorativa e di poter comunque contare sui propri risparmi e sulla lunga permanenza in Italia. L’istanza cautelare è stata respinta. La causa è giunta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il thema decidendum nel rapporto tra il requisito reddituale e l’istruttoria amministrativa. Richiamando il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, il TAR afferma che la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita costituisce presupposto indefettibile del rilascio e del rinnovo del titolo.
La ragione del requisito è duplice. Da un lato, esso attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nel contesto nazionale e alla sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. Dall’altro, la dimostrazione di un reddito lecito è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 749 del 2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5380 del 2018.
Il Tribunale enuncia poi la regola sull’onere della prova: grava sullo straniero richiedente il rinnovo l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente da fonte lecita. Nel caso concreto, la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione dell’effettivo svolgimento di una stabile attività lavorativa né della percezione di redditi adeguati, neppure in sede processuale.
Il Collegio esclude che possano valere in senso contrario gli estratti conto bancari depositati in giudizio, in quanto documentazione inidonea a provare la disponibilità di una fonte reddituale lecita. Né la posizione della ricorrente muta considerando il suo allegato inserimento sociale, che non vale a superare il dato oggettivo della mancanza di redditi e di attività lavorativa.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della vicenda nel suo complesso.
Nota della Redazione
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