Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 173 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello emessi ex legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all‘art. 14 D.L. n. 669/1996. È ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La P.A. ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato. La somma dovuta a titolo di penalità è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto della Corte di Appello di Catanzaro cron. n. 3467/2018, pubblicato il 28.12.2018 e notificato il 18.01.2019. Con quel provvedimento la Corte aveva ingiunto al Ministero di pagare, senza dilazione, la somma di € 800,00 a titolo di equa riparazione, oltre € 177,49 per spese e compenso del procedimento, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
I creditori hanno inviato la richiesta di pagamento di cui all‘art. 5 sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Amministrazione provvedesse. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito. I ricorrenti chiedono pertanto l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ulteriore condanna alla penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il decreto della Corte di Appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione prodotta, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su questo presupposto si fonda l’ammissibilità dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..
Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall‘art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La richiesta di pagamento ex art. 5 sexies risulta inviata e il semestre è decorso.
La P.A. non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Il TAR ordina pertanto l’esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla notifica della decisione, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza e condanna l’Amministrazione alle spese, liquidate in € 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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