Rinnovo permesso di soggiorno e sopravvenienze lavorative prive di continuità (TAR Lombardia n. 165 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza di provenienza lecita, richiesto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, costituisce presupposto soggettivo ineludibile e va accertato con riferimento al momento di adozione del provvedimento. I rapporti di lavoro instaurati dallo straniero dopo il diniego non integrano sopravvenienze valutabili ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 quando siano privi di continuità con la vicenda procedimentale e conseguano a una prolungata e ininterrotta assenza di redditi leciti. La valutazione prospettica del requisito reddituale opera solo in presenza di condizioni di radicamento e di concrete possibilità di integrazione lavorativa e sociale, non già per sanare una carenza decennale di occupazione regolare.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido fino all’8.01.2015, del quale ha chiesto il rinnovo con istanza del 16.01.2015. Con provvedimento del 20.11.2019, notificato il 18.12.2023, la Questura ha respinto l’istanza rilevando che lo straniero non aveva svolto alcuna attività lavorativa dal 30.09.2015 e risultava privo di occupazione e di mezzi di sostentamento propri.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione dell’art. 5, commi 3-bis, 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 214/2024, confermata in appello dal Cons. Stato con ordinanza n. 1431/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del rinnovo quando mancano i requisiti per il soggiorno, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi. Tra tali requisiti rientra, per effetto dell’art. 4, comma 3, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, di provenienza legittima e correlati a un rapporto di lavoro regolare o ad altre fonti lecite. Il possesso di un reddito minimo è qualificato come requisito ineludibile, a garanzia dell’inserimento sociale e della partecipazione fiscale dello straniero, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 4026 del 2021 e a Cons. Stato, Sez. III, n. 1888 del 2019, n. 3141 del 2020 e n. 8839 del 2019.

Sul piano fattuale, il Tribunale ritiene dimostrato per tabulas, dall’estratto conto previdenziale INPS, che il ricorrente non ha percepito redditi leciti né svolto attività lavorativa regolare dal 30.09.2015. Lo stesso ricorso ammette un lavoro “in nero” per quasi un decennio, fino al rapporto instaurato il 10.01.2024. Tale circostanza non incide sulla legittimità del provvedimento, che correttamente assume la mancanza di redditi leciti nel quadriennio 2015-2019.

Il nucleo della decisione riguarda i rapporti di lavoro del 2024, allegati in corso di causa. Il Collegio esclude che si tratti di sopravvenienze ex art. 5, comma 5: essi non presentano alcuna continuità con la vicenda procedimentale, non ne costituiscono sviluppo potenziale o conseguenziale e non denotano legame con il fatto storico esaminato dall’amministrazione. La prolungata assenza di redditi leciti ha prodotto una cesura netta e definitiva con la pregressa condizione di titolare di permesso per lavoro subordinato, rendendo la posizione dello straniero analoga a quella di chiunque ambisca a entrare in Italia per lavoro.

Quanto alla valutazione prospettica del requisito reddituale, il Tribunale ne circoscrive l’operatività: essa serve a evitare un rigido automatismo e a superare una carenza transeunte di mezzi, sulla prova di concrete prospettive di integrazione nel tessuto socio-economico. Il principio non si applica a circostanze fattuali come quella in esame, caratterizzata da quasi un decennio di inoccupazione regolare. La Corte rileva inoltre l’assenza di prova sulla continuativa presenza in Italia, emergendo un permesso di soggiorno croato valido fino al 20.07.2024.

Infine, il motivo sul preavviso di rigetto è respinto: la comunicazione dei motivi ostativi risulta effettuata il 9.02.2015 con trasmissione a mani, e il ricorrente non ha indicato quali circostanze avrebbe potuto addurre per orientare diversamente la determinazione finale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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