Accesso agli atti: no ordine di esibizione se documenti mai formati (TAR Sardegna n. 16 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il conseguente ordine giudiziale di esibizione incontrano un limite di ordine materiale e giuridico nella effettiva disponibilità del documento da parte dell’amministrazione. Il giudice non può imporre l’ostensione di atti mai formati, quando la pubblica amministrazione ne dichiari l’inesistenza sotto la propria responsabilità, sulla base di circostanze oggettive e specifiche. Trova applicazione il principio ad impossibilia nemo tenetur. Ove sopravvenga il soddisfacimento della pretesa conoscitiva e venga meno l’interesse alla decisione nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese possono essere compensate in presenza di oggettive singolarità della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ricevuto due avvisi di accertamento per il pagamento della tassa automobilistica relativi agli anni 2020 e 2021, riferiti a un motoveicolo oggetto di furto, come da denuncia allegata. Avendo presentato due istanze di autotutela, rimaste senza riscontro, ha quindi inoltrato il 17 giugno 2024 un’istanza di accesso agli atti per visionare ed estrarre copia degli atti presupposti e di quelli formati a seguito delle procedure di riesame.
Anche tale istanza è rimasta inevasa, con formazione del silenzio-rigetto. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia. In vista della camera di consiglio ha dato atto che l’Agenzia delle Entrate aveva riscontrato l’istanza, comunicando l’inesistenza di atti presupposti, poiché gli avvisi erano scaturiti dal solo mancato riscontro del versamento, e impegnandosi al rimborso. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuto difetto di interesse, con condanna alle spese. L’amministrazione ha chiesto l’improcedibilità e la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti. Richiamando il principio secondo cui la pretesa ostensiva non può eccedere la disponibilità materiale del documento, la sentenza ribadisce che il giudice non può ordinare l’esibizione di atti mai formati. Il limite non è solo giuridico ma anche materiale, e opera quando l’amministrazione dichiari, sulla base di circostanze oggettive e specifiche, di non detenere la documentazione, assumendosi la responsabilità della veridicità delle proprie affermazioni.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio ad impossibilia nemo tenetur, applicato ai procedimenti di accesso: l’esercizio del diritto e l’eventuale ordine del giudice possono riguardare solo i documenti esistenti. Imporre l’ostensione di atti inesistenti contrasterebbe con elementari esigenze di ragionevolezza.
Nel caso concreto, dagli atti risulta acclarata l’inesistenza dei documenti presupposti agli avvisi di accertamento. Il Collegio valorizza la dichiarazione dell’Agenzia fiscale, che ha chiarito come l’emanazione degli avvisi derivasse esclusivamente dal mancato riscontro del versamento e ha riconosciuto la non debenza delle somme per perdita di possesso del veicolo dal 2007.
Quanto all’interesse, il ricorrente stesso, nella memoria del 23 settembre 2024, ha dedotto di non avere più interesse alla trattazione nel merito, alla luce dell’impegno al rimborso. Di tale sopravvenuta carenza di interesse il Collegio prende atto, dichiarando il ricorso improcedibile.
Le spese sono compensate, in considerazione delle singolarità oggettive della vicenda, che ha visto l’amministrazione riconoscere l’errore impositivo solo dopo l’attivazione del giudizio.
Nota della Redazione
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