Rinnovo del porto d’armi: obbligo di motivare il venir meno delle condizioni (Cons. Stato n. 181 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non esonera la stessa dall’obbligo di motivare il diniego. Quando la licenza sia stata rilasciata e più volte rinnovata nel tempo, l’amministrazione che intenda pervenire a una conclusione negativa deve dare conto delle specifiche ragioni del mutamento di valutazione, in assenza di fatti ostativi sopravvenuti. Il diniego che si limiti a rilevare l’assenza di nuove aggressioni subite, senza considerare l’incensuratezza dell’interessato, il suo complessivo comportamento e le ulteriori circostanze rilevanti, è affetto da difetto di motivazione. La valutazione sul requisito del dimostrato bisogno deve fondarsi su circostanze specifiche e attuali, ma non può prescindere dall’esame complessivo della posizione del richiedente.
Il Fatto
L’appellante, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, aveva ottenuto nel 2005 la licenza di porto d’armi per difesa personale, più volte rinnovata nel corso degli anni. Nel 2024 l’autorità prefettizia respingeva l’istanza di ulteriore rinnovo sul rilievo che “non sussistono ragioni attuali giustificative del porto d’arma”.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Liguria, deducendo carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del legittimo affidamento ingenerato dai rinnovi precedenti. Il Tribunale respingeva il ricorso, valorizzando l’ampia discrezionalità amministrativa e l’istruttoria del Comando provinciale, dalla quale non erano emersi pericoli attuali e concreti. Avverso tale sentenza è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel rilascio dei titoli di porto d’arma, ma ritiene configurabile nel caso concreto un difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Un primo profilo riguarda il mutamento di valutazione rispetto al passato. La Corte sottolinea che, nonostante i ripetuti rinnovi della licenza, l’amministrazione è pervenuta alla conclusione negativa senza dare conto delle specifiche ragioni del revirement, in assenza di fatti ostativi sopravvenuti idonei a giustificare il mancato rinnovo.
Il secondo profilo attiene alla base della valutazione negativa. La Prefettura ha fondato il diniego prevalentemente sul rilievo che il richiedente non aveva denunziato nuove aggressioni subite. Tale argomento, osserva il Collegio, non esaurisce l’esame richiesto.
La motivazione avrebbe dovuto considerare perché non si potesse tener conto dell’incensuratezza dell’interessato e del suo complessivo comportamento, nonché del fatto che lo stesso svolge lavoro dipendente quale responsabile della protezione del patrimonio aziendale. In particolare, la Corte richiama la dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale emerge come il possesso dell’arma fosse ritenuto elemento necessario allo svolgimento dell’impiego.
Su queste basi l’appello è accolto nei limiti indicati, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado, restando salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese del grado sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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