Limiti dimensionali degli scritti difensivi e sanzione pecuniaria nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 182 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi nel processo amministrativo è ammesso solo previa autorizzazione, da rilasciarsi prima del deposito dell’atto. L’art. 13-ter disp. att. c.p.a., nel testo novellato dall’art. 1, comma 813, legge n. 207 del 2024, prevale sul decreto del Presidente del Consiglio di Stato per ragioni temporali e gerarchiche e si applica anche ai ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2025. La sanzione pecuniaria è dovuta quando il superamento non risponde a particolare complessità delle questioni o a esigenze difensive effettive. Nella sua quantificazione il giudice tiene conto dell’entità dello sforamento, della dimensione dell’atto e del pregiudizio tempestivamente lamentato dalla controparte, poiché la disciplina dei limiti dimensionali tutela anche la pienezza del diritto di difesa.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha respinto tre istanze di condono edilizio e ordinato la demolizione delle opere abusive e di quelle ulteriormente accertate, con ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR Campania ha respinto il ricorso, escludendo la rilevanza dell’omesso avviso ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 e ravvisando il carattere vincolato del provvedimento.
La ricorrente ha proposto appello articolando nove motivi, tra cui la violazione delle garanzie partecipative, la necessità dei pareri paesaggistici anche in caso di rigetto, l’illegittimità dell’atto unitario e la radicale trasformazione del manufatto. Nel giudizio di appello i controinteressati hanno depositato una memoria oltre i limiti dimensionali; l’appellante ha rilevato il superamento e i controinteressati hanno chiesto, dopo il deposito, l’autorizzazione in sanatoria o lo stralcio di alcune parti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzianitutto la questione dimensionale. L’istanza di autorizzazione non è accoglibile perché presentata dopo il deposito della memoria: l’art. 13-ter disp. att. c.p.a. consente solo un’autorizzazione preventiva e prevale sul decreto presidenziale. Nel merito, il superamento non trova giustificazione nella complessità delle questioni né in interessi di particolare rilievo, come dimostra la stessa indicazione di parti suscettibili di stralcio, tra cui la pedissequa riproduzione dell’ordinanza impugnata.
La Corte richiama Cons. Stato, Ad. Pl., n. 3 del 2025, secondo cui la norma si applica anche ai ricorsi anteriori al 1° gennaio 2025, e applica la sanzione pecuniaria, quantificandola in euro 975,00, pari al contributo unificato versato dall’appellante, in considerazione dell’entità dello sforamento, della dimensione della sentenza e del pregiudizio lamentato dalla controparte.
Nel merito, i motivi sulla partecipazione procedimentale sono respinti: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis si applica anche ai procedimenti di sanatoria, ma opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, attesa la natura vincolata del diniego (richiamata Cons. Stato, Sez. VII, n. 297 del 2025). Le valutazioni del tecnico di parte non costituiscono fatti non contestati ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
Quanto ai pareri paesaggistici, essi sono necessari ai sensi dell’art. 32 legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39, comma 8, legge n. 724 del 1994 solo per il rilascio della sanatoria; il diniego in zona vincolata è legittimo anche senza il parere dell’autorità preposta al vincolo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1672 del 2023), mentre quello della Commissione edilizia è facoltativo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10719 del 2022).
La radicale trasformazione del manufatto — piano seminterrato e sottotetto divenuti abitabili — giustifica il diniego, dovendosi valutare unitariamente l’attività illecita (Cons. Stato, Sez. I, n. 1433 del 2023). L’omessa indicazione dell’area da acquisire non vizia l’ordine di demolizione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1584 del 2023). L’appello è rigettato, con spese compensate e condanna dei controinteressati al pagamento della sanzione.
Nota della Redazione
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