Vincolo culturale su bene privato: necessaria la dichiarazione ex art. 13 (TAR Toscana n. 1962 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bene immobile appartenente a una società privata con scopo di lucro non rientra tra le cose di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, difettando il requisito soggettivo della natura pubblica del proprietario. L’amministrazione non può pertanto apporre il vincolo culturale all’esito della procedura di verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del medesimo codice, ma deve seguire il procedimento di dichiarazione previsto dagli artt. 10, comma 3 e 13, che presuppone un interesse “particolarmente importante”. Il provvedimento adottato sul presupposto del solo interesse “senza aggettivazioni” è illegittimo per vizio di procedura, con conseguente annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto n. 216/2022, con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha dichiarato di interesse culturale il complesso immobiliare denominato “Ex Batteria Capo Poro”, sito nel Comune di Campo nell’Elba, richiamando l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 e assoggettandolo alle disposizioni di tutela del codice.
La società ha dedotto l’erronea individuazione della normativa applicabile, la violazione dei termini procedimentali, il difetto di motivazione e l’errore sui presupposti storici, chiedendo in via istruttoria una CTU o una verificazione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto n. 499 del 27.04.2023, con cui il Ministero ha respinto il ricorso amministrativo, sollevando per illegittimità derivata le medesime censure. Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 137/2023 per carenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sistematica codicistica dei beni culturali, distinguendo due categorie. La prima, disciplinata dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, comprende le cose appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fine di lucro: per esse opera una presunzione legale relativa di culturalità, con tutela provvisoria fino alla verifica dell’art. 12, che richiede un interesse culturale “senza aggettivazioni”. La seconda categoria, di cui all’art. 10, comma 3, riguarda i beni di soggetti privati, che diventano culturali solo all’esito della dichiarazione degli artt. 13 ss., atto di accertamento costitutivo che presuppone un interesse “particolarmente importante”.
Il Tribunale osserva che il decreto impugnato è stato adottato all’esito del procedimento di verifica dell’art. 12, come emergerebbe dalle note richiamate nel provvedimento stesso. Dagli atti di causa risulta però che il bene era divenuto di proprietà privata già nel 2016 ed era stato acquisito dalla società nel 2017, senza presentare le caratteristiche dei beni pubblici “per natura”.
Ne consegue che, nel 2022, l’amministrazione avrebbe dovuto seguire la procedura degli artt. 10, comma 3 e 13. Il manufatto non può rientrare in alcuna ipotesi dell’art. 10, comma 1, né sotto il profilo oggettivo, difettando l’originarietà del bene culturale, né sotto il profilo soggettivo, essendo il proprietario una società privata con scopo di lucro, come attestato dalla visura versata in atti.
Il Collegio ritiene assorbite le ulteriori censure ed eccezioni e accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando gli atti che assoggettavano il complesso alla tutela del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, anziché alla procedura degli artt. 10, comma 3 e 13. Il vincolo è illegittimo per vizio di procedura. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e la Soprintendenza, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori; compensate tra le altre parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.