Contributi alle imprese artigiane: visura camerale non limita i poteri istruttori (TAR Sardegna n. 328 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio dell’avviso pubblico alla visura camerale per l’individuazione del requisito soggettivo non esaurisce né vincola l’attività istruttoria dell’amministrazione. Il potere istruttorio è retto dal principio di massima acquisizione e dal principio inquisitorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, sicché l’amministrazione può avvalersi d’ufficio di ogni mezzo probatorio utile all’accertamento dei fatti. La pubblicità camerale non costituisce, dunque, limite ai poteri di verifica circa l’attività effettivamente svolta nell’immobile destinato all’agevolazione. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la concessione del finanziamento pubblico implica una valutazione discrezionale dei requisiti e della congruità delle spese, e non un accertamento rigidamente vincolato. È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale privo di valenza autonoma e non vincolante rispetto alla determinazione conclusiva.
Il Fatto
La Regione autonoma della Sardegna pubblica il 23 giugno 2023 una procedura a sportello per contributi in conto interessi e in conto capitale alle imprese artigiane, in attuazione della deliberazione di Giunta n. 18/38 del 18 maggio 2023 e dell’art. 37 della legge n. 949/1952. L’avviso richiede, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e un settore di attività non compreso tra quelli esclusi; considera ammissibili gli investimenti effettuati nei dodici mesi precedenti la domanda per l’attività primaria risultante dalla visura.
Un’impresa individuale presenta domanda il 12 luglio 2023 per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile sede dell’attività. Artigiancassa s.p.a., ente istruttore, nega l’ammissione il 27 dicembre 2023, rilevando che l’impresa esercita attività di CAF e assistenza fiscale, non agevolabili. La ricorrente impugna l’atto con ricorso principale; nelle more il procedimento prosegue e si conclude con il rigetto del 28 marzo 2024, fondato sulla destinazione dell’immobile a CAF. Avverso il diniego e gli atti presupposti propone motivi aggiunti. Il Tribunale dispone istruttoria sul luogo, acquisendo le determinazioni del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione. Richiamando Cassazione, Sezioni Unite n. 8206/2005, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 17/2013 e Cassazione, Sezioni Unite n. 30221/2017, ribadisce che la giurisdizione ordinaria ricorre quando la valutazione è rigorosamente vincolata a criteri legali, mentre spetta al giudice amministrativo quando la concessione ha natura discrezionale. Poiché l’art. 11 dell’avviso impone di verificare i requisiti soggettivi, la tipologia dell’investimento e la congruità delle spese, il potere è discrezionale e la giurisdizione è del Tribunale.
Nel merito, il ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse quanto alla nota di Artigiancassa: si tratta di atto endoprocedimentale privo di valenza autonoma. L’iter si conclude con la determinazione dirigenziale, previo parere del Comitato tecnico regionale, che ha riesaminato la domanda anche alla luce di ulteriori elementi, escludendo così la vincolatività dell’atto istruttorio.
Il primo motivo dei motivi aggiunti muove dalla tesi che la visura camerale sia l’unico strumento di prova dei requisiti. L’assunto non è condivisibile: il potere istruttorio è retto dal principio di massima acquisizione e dal principio inquisitorio dell’art. 6 della legge n. 241/1990, con facoltà dell’amministrazione di avvalersi d’ufficio di ogni mezzo probatorio (TAR Campania, sede Napoli, n. 5806/2024; TAR Venezia, n. 2318/2024; TAR Puglia, sede Bari, n. 891/2024; TAR Marche, sede Ancona, n. 585/2024). La prescrizione dell’art. 4 dell’avviso è rivolta ai beneficiari e non limita i poteri di accertamento.
L’istruttoria ha raccolto plurimi riscontri: la convenzione tra il Comune e il CAF cui l’ufficio della ricorrente è affiliato, la durata triennale del rapporto e la sua conferma per il triennio successivo. Le determinazioni comunali confermano, indirettamente ma conclusivamente, lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale presso l’immobile agevolato. Il motivo è quindi respinto.
Quanto al secondo motivo, relativo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio rileva che le osservazioni dell’interessata si risolvono in un’elencazione di documenti già noti e in argomenti già sviluppati in giudizio: l’amministrazione ha correttamente ritenuto di non trarne elementi per rivedere l’esito. Il ricorso è dunque in parte inammissibile e in parte non fondato, con condanna alle spese verso la Regione e compensazione verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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