Sanzione disciplinare al poliziotto per condotta all’estero e insindacabilità della valutazione dei fatti (TAR Marche n. 188 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non sostituisce la propria ricostruzione del fatto a quella dell’amministrazione, ma ne verifica la legittimità sotto il profilo della attendibilità delle fonti di provenienza e della credibilità intrinseca. Prevale la ricostruzione contenuta in informativa redatta da pubblici ufficiali rispetto a quella proveniente da un soggetto privato che non eserciti le funzioni della qualifica rivestita. Integra violazione del diritto di difesa solo la deduzione concreta della difesa impedita, non la mera allegazione formale della mancata correlazione tra imputazione e sanzione, quando risulti in atti che l’incolpato ha potuto accedere agli atti, presentare scritti e partecipare alle sedute del collegio di disciplina. Accertata la legittimità dell’atto principale, non sussiste illegittimità derivata dell’atto consequenziale di decurtazione del trattamento economico.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato veniva sanzionato con la pena pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio con provvedimento del Capo della Polizia, per una condotta tenuta a Monaco di Baviera: ivi, sanzionato amministrativamente dalla polizia tedesca per consumo di cannabis, esibiva la tessera di riconoscimento di appartenente alla Polizia italiana. Seguiva il provvedimento del Vice Prefetto Vicario della Prefettura che disponeva la riduzione del trattamento economico in misura corrispondente.
Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Marche, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo — non essendo percepibile che la sigaretta contenesse cannabis e non fumando egli stesso — e la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sanzione irrogata, con conseguente illegittimità derivata dell’atto di decurtazione. L’istanza cautelare veniva rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’elemento soggettivo, sul quale si confrontano due ricostruzioni dei fatti: l’una contenuta in un’informativa redatta da pubblici ufficiali, ancorché stranieri; l’altra proveniente da un soggetto privato che, nella circostanza, non esercitava le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
Il Tribunale ritiene di dover privilegiare la prima per due ordini di ragioni: la fonte di provenienza e la credibilità intrinseca. La tesi difensiva del mero “reggitore di sigarette altrui” non rientra nell’id quod plerumque accidit e appare perciò inattendibile. Su queste basi la decisione disciplinare è giudicata legittima.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che emerge incontrastato dagli atti come il ricorrente abbia potuto accedere alla documentazione, presentare scritti e partecipare alle riunioni del collegio di disciplina. La doglianza si limita a prospettare una violazione formale, senza indicare quale difesa concreta sia stata impedita: manca dunque la dimostrazione del pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
Venuta meno ogni illegittimità degli atti gravati, il TAR esclude anche la dedotta illegittimità derivata dell’atto di riduzione stipendiale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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