Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese senza opposizione delle intimate (TAR Sicilia n. 2306 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, formalizzata nei modi stabiliti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio. Il Collegio è tenuto a prenderne atto quando la dichiarazione provenga dalla parte ricorrente e non sia seguita dall’opposizione delle amministrazioni intimate. In tale ipotesi, la mancata opposizione e la costituzione di mera forma delle parti resistenti giustificano la compensazione delle spese di giudizio. La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore questione di merito, comprese quelle relative alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato la sua istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per lo svolgimento dell’attività di punto di gioco sportivo abilitato alla raccolta di scommesse sportive. Il diniego si fondava sul mancato possesso dei requisiti di legge previsti dall’art. 11 T.U.L.P.S..
La ricorrente ha articolato due motivi, lamentando la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 8, comma 1, T.U.L.P.S., oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e carenza di istruttoria. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 111 del 3 marzo 2020. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia è stata formalizzata con atto notificato e depositato il 7 maggio 2024, nel rispetto dei modi stabiliti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm. La dichiarazione proveniva dalla parte ricorrente ed era assistita dalle forme previste dalla legge processuale.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio e, in caso di mancata opposizione delle amministrazioni intimate, consente la compensazione delle spese. Il precedente citato è il TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 10.5.2024, n. 1746, richiamato a sostegno della regola processuale applicata.
Nel caso concreto le amministrazioni intimate non si sono opposte alla rinuncia. Esse si erano costituite con memoria di stile, senza svolgere difese ulteriori. Tale condotta ha confermato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione e per la compensazione.
Il Collegio ha quindi dato atto della rinuncia e dichiarato l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese. La statuizione sulle spese si fonda sulla costituzione di mera forma delle parti resistenti, che non ha dato luogo a un’attività difensiva idonea a giustificarne la condanna.
In dispositivo il Tribunale ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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