Terzo condono e vincoli relativi: insanabile il volume aggiuntivo in area paesaggistica (TAR Sicilia n. 2304 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo operato dall’art. 24 della l.r. Sic. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, investe la disposizione nella sua integralità e quindi anche il limite oppositivo del comma 27, lett. d). Ne consegue che, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, la sanatoria resta preclusa anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta, salvo il concorso delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa regionale non riapre spazi di condonabilità per i nuovi volumi. Il silenzio assenso in materia edilizia non si perfeziona per il solo decorso del tempo: richiede la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza. Il provvedimento repressivo di abuso ha carattere vincolato e non richiede il preavviso di rigetto né una autonoma valutazione dell’interesse pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in una contrada del territorio comunale, presenta nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 per un manufatto realizzato abusivamente. Trattandosi di zona gravata da vincolo paesaggistico, richiede nel 2007 il nulla osta alla Soprintendenza competente.
L’amministrazione rigetta l’istanza nel maggio 2023, applicando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali, emanata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. La ricorrente impugna il diniego e la circolare davanti al TAR Sicilia, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria, la natura minore dell’abuso, l’omesso preavviso di rigetto, la maturazione del silenzio assenso e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla consistenza dell’opera. La descrizione contenuta nella stessa domanda di condono e nel ricorso – fabbricato in muratura con veranda, soppalco e impianti, per una superficie interna di mq 28,50 oltre a un soppalco di mq 16,17 – smentisce la tesi dell’abuso minore: si tratta di un volume aggiuntivo urbanisticamente rilevante, classificato in tipologia 2 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003.
Passando al quadro normativo, il TAR osserva che l’art. 32, comma 27, lett. d) esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. Secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, sez. I, n. 90 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8781 del 2022, la preclusione opera anche per i vincoli relativi, salvo il concorso di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza (nn. 4, 5 e 6 dell’allegato) e parere favorevole dell’autorità preposta.
La Corte costituzionale n. 252/2022, dichiarando illegittima la norma interpretativa regionale, ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 abbraccia l’intero art. 32 statale e che le previsioni sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Di qui l’infondatezza della tesi della condonabilità dei nuovi volumi in zona vincolata e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Il Collegio esclude poi la maturazione del silenzio assenso: in materia edilizia l’istituto opera come semplificazione e non come liberalizzazione, sicché non si perfeziona senza i requisiti sostanziali. L’art. 17 della l.r. n. 4/2003 riguarda peraltro fattispecie di condono diverse e attiva un procedimento speciale non instaurato nella specie. Infine, il parere ha carattere vincolato: non occorrono preavviso di rigetto, motivazione sull’interesse pubblico concreto né comparazione con l’interesse privato, e non è configurabile alcun affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione abusiva, neppure a fronte della preventiva acquisizione del nulla osta idrogeologico. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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