Annullamento del titolo edilizio per insufficienza della viabilità di accesso (TAR Sicilia n. 130 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio rilasciato su un’area classificata come zona B è illegittimo quando manca la viabilità di accesso idonea a sostenere tale classificazione, costituendo la comoda raggiungibilità tramite adeguate strade pubbliche un elemento qualificante della zonizzazione. Il difetto di istruttoria e di motivazione che inficia la scelta pianificatoria si riflette sugli atti applicativi a valle in termini viziante e non caducante. L’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rende abusive le opere realizzate in base ad esso, con le conseguenze che ne derivano. La domanda risarcitoria presuppone la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e non consegue automaticamente all’annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni contigui a quelli interessati da un intervento edilizio, ha impugnato il silenzio-assenso formatosi su un’istanza di concessione edilizia presentata nel 2003 e, con motivi aggiunti, la successiva concessione espressa del dicembre 2004. Ha dedotto l’illegittimità della classificazione dell’area come zona B4d, contestando in particolare l’inadeguatezza della strada di accesso al lotto.
Il giudizio ha conosciuto una lunga serie di vicende processuali: la declaratoria di perenzione, la reiscrizione, l’estinzione dichiarata in primo grado e l’appello accolto dal giudice amministrativo di secondo grado, che ha rimesso la causa al primo giudice. In quella sede è stata annullata la variante urbanistica che aveva attribuito all’area la classificazione contestata, per incompatibilità con l’insufficienza viaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia oppone il privato alla pubblica amministrazione in relazione a un titolo abilitativo, con posizione di interesse legittimo, senza che rilevi la clausola di salvezza dei diritti dei terzi. Dispone quindi l’estromissione dell’Assessorato regionale, non essendo formulate domande nei suoi confronti.
Superate le eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale affronta la questione della notifica dell’atto di riassunzione alla società controinteressata, cancellata dal registro delle imprese. Richiamata la giurisprudenza sul venir meno della capacità di stare in giudizio dell’ente estinto e del potere di rappresentanza del liquidatore, il Collegio ritiene tuttavia sussistenti i presupposti per l’errore scusabile, in ragione della complessità della vicenda e del momento in cui è intervenuta l’estinzione.
Nel merito, la decisione si fonda sull’efficacia riflessa dell’annullamento della zonizzazione. Poiché il giudice di secondo grado ha accertato il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’incompatibilità tra classificazione dell’area e insufficienza viaria, tale vizio si ripercuote sui titoli edilizi che su quella classificazione si fondavano. Il Collegio qualifica l’effetto in termini viziante e non caducante, richiamando l’orientamento consolidato.
Le acquisizioni del procedimento penale confermano che la strada ha larghezza esigua, inadeguata al doppio senso di circolazione. Il Collegio utilizza tali risultanze come fonte del proprio convincimento, con autonomo vaglio critico, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., desumendo argomenti di prova anche dal comportamento processuale del Comune. Accoglie pertanto le domande demolitorie, assorbendo gli ulteriori motivi.
Respinge invece la domanda risarcitoria: il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento e richiede la prova dell’elemento soggettivo. Nella specie difetta la colpa dell’amministrazione, per l’intreccio tra pianificazione e autorizzazione, la difficoltà del quadro di riferimento e la falsificazione ipotizzata in sede penale. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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